Con il Nuovo DPCM del 13/10/2020, a partire dal 14 OTTOBRE 2020 entrano in vigore nuove prescrizioni che avranno validità fino al 13 NOVEMBRE 2020.
Le principali prescrizioni riguardano:
🔸Mascherine
OBBLIGATORIO sull’intero territorio nazionale l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), i quali vanno obbligatoriamente indossati nei luoghi al chiuso e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande;
Non sono obbligati a indossare la mascherina chi fa sport, i runner, chi fa jogging, i bambini sotto i sei anni e chi soffre di patologie incompatibili con l’uso della mascherina.
🔸Bar e Ristoranti
CHIUSURA delle attività alle ore 24;
Dopo le ore 21 divieto di consumare in piedi, verranno serviti solo i clienti seduti ai tavoli al chiuso o all’aperto.
Permesso ogni servizio di asporto, purché la consumazione non si svolga davanti al locale dopo le 21.
🔸Concerti e Cinema
Gli spettacoli non subiscono variazioni rispetto alle precedenti disposizioni, in particolare restano invariati i limiti di 200 persone per gli eventi al chiuso e di 1.000 all’aperto, sempre nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.
🔸Discoteche e Feste
Restano chiuse le discoteche e le sale da ballo;
Vietate tutte le feste private al chiuso o all’aperto.
🔸Fiere e Cerimonie
Concesse fiere e congressi, fatte salve le regole già in vigore su distanziamento sociale, protezioni e igiene.
Le cerimonie civili e religiose (matrimoni, funerali..), sono concesse con la partecipazione di massimo 30 persone.
🔸Sport
VIETATI gli sport amatoriali di contatto (calcetto, basket, ecc…), ivi comprese tutte le gare e competizioni connesse.
Consentiti gli sport di contatto solo per le società professionistiche.
Possono continuare le proprie attività tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Coni e al Comitato paraolimpico, comprese le palestre, che dovranno continuare a rispettare i protocolli fissati dalle rispettive federazioni.
È permessa la partecipazione del pubblico alle competizioni sportive «con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori» all’aperto e 200 al chiuso.
Rimane l’obbligo per i responsabili degli impianti di far rispettare le distanze di sicurezza e di misurare la temperatura all’ingresso.
L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).
In allegato il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per i dovuti approfondimenti.