Come è noto con la pubblicazione nella G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020, S.O. n. 46, è in vigore dal primo gennaio 2021 la Legge di Bilancio, L. 178 del 30 dicembre 2020.

Riportiamo le seguenti interessanti novità di natura fiscale.

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO – PROROGA

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

PROROGA DELLA DETRAZIONE C.D. “BONUS MOBILI”

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020.

Dall’1.1.2021, viene altresì elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite massimo di spesa detraibile.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – PROROGA

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 – 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021. Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.

SUPERBONUS DEL 110% – PROROGA ED ALTRE NOVITÀ

Tra le principali novità riguardanti il superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 si segnala la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al 30.6.2022 (con l’eccezione degli IACP ed enti equivalenti).

PROROGA DEL C.D. “BONUS FACCIATE”

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019, è prorogata sino al 31.12.2021.

PROROGA DEL C.D. “BONUS VERDE”

È prorogato anche per l’anno 2021 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 – 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.

La detrazione IRPEF del 36%, pertanto:

  • spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2021;
  • fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

L’esonero parziale riguarda autonomi e professionisti che versano i contributi all’INPS oppure agli enti di previdenza di categoria.  Ai professionisti iscritti agli enti di previdenza privata verrà destinata una quota specifica delle risorse, e un decreto attuativo ministeriale stabilirà i criteri di ripartizione.

Il beneficio è rivolto a coloro che abbiano un reddito 2019 non superiore a 50mila euro e che nel 2020 abbiano subito una perdita di fatturato pari almeno al 33%. Sono esclusi dall’esonero i premi INAIL.

PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE

La legge di bilancio 2021 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001. Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30.6.2021:

  • un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
  • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

 CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine “lungo” 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d’imposta.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;
  • per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di in-vestimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:

  • nella misura del 20% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
  • spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote annuali di pari importo (1/3 all’anno);
  • per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale;
  • nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

Dicitura in fattura

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione.

Perizia asseverata

Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata.

 CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività in-novative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

Misura dell’agevolazione

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta (ferme re-stando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):

  • in misura pari al 20% della relativa base di calcolo;
  • nel limite massimo di 4 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
  • nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • in misura pari al 10% della relativa base di calcolo;
  • nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
  • in tre quote annuali di pari importo;
  • a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
  • subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Viene prorogato al 2022 il regime “straordinario” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari.

Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:

  • a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;
  • nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV);
  • entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER L’E-COMMERCE DELLE RETI DI IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI

Il credito d’imposta del 40% previsto per il sostegno del made in Italy viene esteso alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle c.d. “strade del vino”, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

TERRENI DEI COLTIVATORI DIRETTI E IAP – PROROGA DELL’ESENZIONE IRPEF

È prorogata anche per il 2021 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.

Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2021

Dal 2017 e fino al 2021 la disciplina fiscale dei terreni in argomento è la seguente:

  • i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
  • i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

BONUS IDRICO

Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un bonus idrico pari a 1.000,00 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Sono in definizione le modalità attuative.

 IMPOSTA DI REGISTRO PER ACQUISTO DI TERRENI

Viene disposto che, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per l’anno 2021, non sia dovuta l’imposta di registro fissa per gli atti di trasferimento di terreni agricoli e pertinenze di valore inferiore o uguale a 5.000,00 euro, operati in presenza delle condizioni per l’agevolazione per la piccola proprietà contadina (restano dovute l’imposta ipotecaria di 200,00 euro e l’imposta catastale dell’1%).

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA RIDUZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

È introdotto, per l’anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione.

Il contributo:

  • è pari al 50% della riduzione del canone (la percentuale può essere rideterminata alla luce delle somme stanziate e le domande presentate);
  • è riconosciuto nel limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore.

Modalità attuative

Il locatore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.

Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni all’Agenzia saranno determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI E DEBITI DI NATURA COMMERCIALE

Viene prevista l’introduzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una specifica piattaforma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio.

Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione previsti dal codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.

Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall’ambito applicativo della piattaforma multilaterale per le compensazioni.

CESSIONI AD ALIQUOTA IVA “ZERO” PER IL CONTRASTO AL COVID-19

È introdotto il regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta (c.d. operazioni ad aliquota “zero”) per:

  • le cessioni della strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, sino al 31.12.2022;
  • le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini, dal 20.12.2020 al 31.12.2022.

ALIQUOTA IVA PER I PIATTI PRONTI DA ASPORTO

Viene specificato che la nozione di “preparazioni alimentari” di cui al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

Per effetto di tale disposizione, dunque, le cessioni dei suddetti beni alimentari beneficiano dell’aliquota IVA del 10% anche quando vengono effettuate al di fuori del servizio di somministrazione.

La norma, costituendo interpretazione autentica del n. 80) della Tabella A citata, dovrebbe applicarsi retroattivamente.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL C.D. “ESTEROMETRO”

È prevista una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”).

A decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022:

  • la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio, adottando il formato XML, già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche;
  • i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

DIVIETO DI EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA PER PRESTAZIONI SANITARIE B2B

Per l’anno 2021, così come per il 2019 e il 2020, è vietata l’emissione di fattura elettronica mediante SdI da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018).

Per effetto dell’esplicito richiamo operato dall’art. 9-bis del DL 135/2018 all’art. 10-bis del DL 119/2018, tale divieto deve intendersi esteso anche ai soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

NOVITÀ IN MATERIA DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Vengono introdotte alcune novità nella disciplina relativa alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 del DLgs. 127/2015.

Termini di memorizzazione e rilascio dei documenti certificativi

Viene stabilito che la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi, nonché la consegna, a richiesta del cliente, della fattura o del documento commerciale devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell’operazione.

Utilizzo di POS evoluti per la trasmissione dei corrispettivi

Viene differita di 6 mesi, dall’1.1.2021 all’1.7.2021, la possibilità, per gli esercenti, di avvalersi di sistemi evoluti di incasso (es. POS evoluti) per adempiere l’obbligo di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015)

 

Per scaricare la circolare in formato PDF clicca nel link qui sotto:

Circolare Legge di Bilancio 2021