Come è noto con la pubblicazione nella G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020, S.O. n. 46, è in vigore dal primo gennaio 2021 la Legge di Bilancio, L. 178 del 30 dicembre 2020.
Di seguito riportiamo le principali novità in materia di lavoro e previdenza.
ESONERO DAI CONTRIBUTI PER I LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI, ISCRITTI ALL’INPS (comma 20)
L’esonero parziale riguarda autonomi e professionisti che versano i contributi all’INPS oppure agli enti di previdenza di categoria. Ai professionisti iscritti agli enti di previdenza privata verrà destinata una quota specifica delle risorse, e un decreto attuativo ministeriale stabilirà i criteri di ripartizione.
Il beneficio è rivolto a coloro che abbiano un reddito 2019 non superiore a 50mila euro e che nel 2020 abbiano subito una perdita di fatturato pari almeno al 33%. Sono esclusi dall’esonero i premi INAIL.
ESONERO CONTRIBUTIVO TOTALE FINO AL 31.12.2021 PER C.D. E I.A.P. (comma 20)
Viene esteso fino al 31.12.2021 l’esonero contributivo totale in favore dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni, in relazione alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola.
L’esonero contributivo:
- è pari al 100% (con esclusione del contributo di maternità e del contributo INAIL);
- ha una durata massima di 24 mesi.
ULTERIORE DETRAZIONE IRPEF PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI – MESSA A REGIME
L’ulteriore detrazione IRPEF prevista dal DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, sarà applicabile anche negli anni 2021 e successivi.
L’ulteriore detrazione:
- spetta ai soggetti con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro;
- decresce all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al previsto livello massimo di 40.000,00 euro;
- deve essere rapportata al periodo di lavoro.
L’ulteriore detrazione è riconosciuta dai sostituti d’imposta:
- verificandone le condizioni di spettanza;
- ripartendola fra le retribuzioni erogate.
ESONERO CONTRIBUTIVO DEL 100%, PER 36 MESI, PER ASSUNZIONI A TEMPO
INDETERMINATO DI SOGGETTI CON MASSIMO 36 ANNI (comma 10)
L’esonero contributivo viene riconosciuto nella misura pari al 100% (e nel limite massimo di 6.000,00 euro su base annua) per le nuove assunzioni effettuate con contratto a tempo indeterminato, e le conversioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022.
Il lavoratore alla data della prima assunzione incentivata non deve aver compiuto il 36° anno di età.
L’esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva, a licenziamenti:
- individuali per giustificato motivo oggettivo;
- la durata massima dell’esonero è pari a 36 mesi.
ESONERO CONTRIBUTIVO DEL 100 % PER L’ASSUNZIONE DI DONNE LAVORATRICI 2021-2022 (commi 16-17)
Per l’assunzione di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 viene elevato al 100%, e nel limite massimo di 6.000,00 euro annui, l’esonero contributivo previsto dall’art. 4 co. 9 – 11 della L. 28.6.2012 n. 92.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra:
- il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese;
- il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra:
- il numero delle ore pattuite;
- il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
CONTRIBUTO PER MADRI DISOCCUPATE O MONOREDDITO CON FIGLI DISABILI
PER IL PERIODO 2021-2023
Si introduce, per il triennio 2021-2023, un contributo mensile, fino ad un massimo di 500,00 euro netti, in favore:
- delle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali;
- con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.
CONGEDO PATERNITÀ DI 10 GIORNI (comma 363)
Per il 2021 le novità in relazione al congedo del padre lavoratore sono:
- aumento della durata del congedo obbligatorio da 7 a 10 giorni;
- proroga della possibilità di astensione per il periodo ulteriore di un giorno (c.d. congedo facoltativo), previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima;
- riconosciuto il congedo anche in caso di morte perinatale del figlio.
ESTENSIONE FINO AL 31.03.2021 DEL DIVIETO DI LICENZIAMENTO (commi 309-310)
Viene disposta la proroga al 31.03.2021 del divieto di licenziamento per motivi economici:
- non possono essere avviate nuove procedure di licenziamento collettivo e quelle avviate successivamente al 23.02.2020 e ancora pendenti restano sospese;
- i datori di lavoro non potranno recedere dai rapporti per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le procedure di tentativo di conciliazione in corso di cui all’art. 7 della L. 604/66.
Il divieto continua a non operare in caso di:
- cessazione definitiva dell’attività
- fallimento;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali;
- cambio appalto, se il personale viene riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore.
PROROGA FINO AL 31.03.2021 PER PROROGHE E RINNOVI ACAUSALI DEI
CONTRATTI A TERMINE (comma 279)
Viene disposta la proroga, dal 31.12.2020 al 31.03.2021, del termine di validità del regime transitorio in materia di contratti a tempo determinato, che semplifica il ricorso a tali contratti prevedendo la possibilità di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi) e per una volta sola, i contratti di lavoro subordinato a termine, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015.
CONCESSIONE DI ALTRE 12 SETTIMANE DEI TRATTAMENTI COVID DI CIGO, CIGD E ASSEGNO ORDINARIO, COLLOCATE NEI PERIODI DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 PER LA CIGO COVID E DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 PER LA CIGD E L’AO (commi 300-305)
Viene riconosciuta ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere i trattamenti di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) di cui agli artt. 19 – 22-quinquies del DL 17.03.2020 n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), per una durata massima
di 12 settimane, nel periodo compreso:
- tra l’1.1.2021 e il 31.03.2021, per i trattamenti di CIGO;
- tra l’1.1.2021 e il 30.6.2021, per i trattamenti di assegno ordinario e di CIGD.
Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale emergenziale COVID-19.
I trattamenti di integrazione salariale in questione sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25.03.2020 e, in ogni caso, in forza alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in argomento (01.01.2021).
ESONERO CONTRIBUTIVO PARZIALE ALTERNATIVO AGLI AMMORTIZZATORI COVID, PER MASSIMO DI 8 SETTIMANE ENTRO IL 31.03.2021 (comma 306)
I datori di lavoro privati (non appartenenti al settore agricolo) che non richiedono i predetti trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, possono richiedere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 del DL 104/2020.
Tale esonero risulta fruibile:
- entro il 31.03.2021;
- per un periodo massimo di 8 settimane.
TUTELE LAVORATORI FRAGILI SINO AL 28.02.2021 (commi 481-484)
Viene disposta l’estensione dell’efficacia, per il periodo dall’1.1.2021 al 28.2.2021, riguardanti la tutela dei “lavoratori fragili”, che prevedono, rispettivamente:
- l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliere, in possesso di certificazione che ne attesti la condizione di fragilità;
- la possibilità di svolgere normalmente la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.
PROROGA DELL’APE SOCIALE (comma 339)
L’accesso all’APE sociale, ossia all’anticipo pensionistico a carico dello Stato, viene esteso ai lavoratori che maturano i requisiti per il beneficio entro il 31.12.2021. In sintesi, si ricorda che l’APE sociale è un assegno mensile, che può essere richiesto a partire dai 63 anni di età e che sostiene il lavoratore in particolari condizioni fino al perfezionamento del requisito d’età per la pensione di vecchiaia.
PROROGA DELL’ANTICIPO PENSIONISTICO “OPZIONE DONNA” (comma 336)
Viene prorogata anche per il 2021 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato “Opzione donna”, per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2020.
Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto alle lavoratrici che entro il 31.12.2020 hanno maturato:
- un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
- un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.
Per scaricare la circolare in formato PDF clicca nel link qui sotto:
Circolare Lavoro – Legge di Bilancio 2021