Il Decreto Sostegni è stato pubblicato in G.U. – D.L. n. 41/2021, entra in vigore il 23 marzo 2021
Rubricato “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19” ha l’obiettivo rifinanziare ed ampliare alcune delle risorse già stanziate con i precedenti provvedimenti in materia di ammortizzatori sociali, aiuti alle imprese, ai lavoratori autonomi e alle famiglie.
Di seguito riportiamo le principali novità in materia di lavoro e previdenza.
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID-19 CONCESSIONE DI ULTERIORI SETTIMANE DI TRATTAMENTI COVID DI CIGO, CIGD E ASSEGNO ORDINARIO, COLLOCATE NEI PERIODI DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021 PER LA CIGO COVID E DAL 01/04/2021 AL 31/12/2021 PER LA CIGD, L’ASSEGNO ORDINARIO E LA CISOA (articoli 7 e 8)
Viene riconosciuta ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere i trattamenti di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) di cui agli artt. 19 – 22-quinquies del DL 17.03.2020 n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), nel periodo compreso:
- tra l’1.04.2021 e il 30.06.2021, per i trattamenti di CIGO, per una durata massima di 13 settimane;
- tra l’1.04.2021 e il 31.12.2021, per i trattamenti di assegno ordinario e di CIGD, per una durata massima di 28 settimane;
Le settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale emergenziale COVID-19. I trattamenti di integrazione salariale in questione sono riconosciuti ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, 23/03/2021.
Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.
I trattamenti possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, sia con la modalità a conguaglio da parte del datore di lavoro.
E’ prorogato il trattamento di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) per una durata mas-sima di 120 giorni nel periodo tra il 1.04.2021 e il 31.12.2021.
Nota Bene: Interruzione Cassa Integrazione – “Buco” CIG A causa di un vuoto normativo c’è un’interruzione degli ammortizzatori sociali per chi ha iniziato il 01/01/2021 le 12 settimane di cassa integrazione introdotte dalla Legge di Bilancio 2021: Le 12 settimane se utilizzate continuativamente dal 1° gennaio terminano il 25 marzo, ma solo dal 1° aprile è possibile utilizzare le ulteriori settimane del Decreto Sostegni. Pertanto dal 26 marzo al 31 marzo il personale non è coperto dagli ammortizzatori sociali.
BLOCCO DEI LICENZIAMENTI ECONOMICI ESTENSIONE DEL DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER G.M.O. (articolo 8)
Viene disposta la proroga del divieto di licenziamento per motivi economici come segue:
Per tutti i datori di lavoro, Proroga al 30.06.2021
Per i datori che fruiscono di trattamenti di CIGD, Assegno Ordinario, CISOA, Proroga al 31.10.2021:
- non possono essere avviate nuove procedure di licenziamento collettivo e quelle avviate successivamente al 23.02.2020 e ancora pendenti restano sospese;
- i datori di lavoro non potranno recedere dai rapporti per giustificato motivo oggettivo e restano so-spese le procedure di tentativo di conciliazione in corso di cui all’art. 7 della L. 604/66.
Il divieto continua a non operare in caso di:
- cessazione definitiva dell’attività
- fallimento;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali;
- cambio appalto, se il personale viene riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore.
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO ACAUSALI PROROGA FINO AL 31/12/2021 PER PROROGHE E RINNOVI ACAUSALI DEI CONTRATTI A TERMINE (articolo 17)
Viene disposta la proroga, al 31.12.2021, del termine di validità del regime transitorio in materia di contratti a tempo determinato, che semplifica il ricorso a tali contratti prevedendo la possibilità di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi) e per una volta sola, i contratti di lavoro subordinato a termine, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015.
Non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe intervenuti fino alla data dell’entrata in vigore del presente decreto, 23.03.2021.
LAVORATORI STAGIONALI, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT INDENNITA’ PER LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT (Articolo 10)
Il decreto Sostegni ha introdotto un’ulteriore indennità a favore delle categorie di lavoratori, sia autonomi sia dipendenti, che hanno visto cessata, ridotta o sospesa l’attività causa pandemia. Di seguito una sintesi dei requisiti e dell’entità delle indennità per le varie categorie di lavoratori.
Per verificare le relative tabelle vi invitiamo a scaricare la circolare qui sotto, in particolare le tabelle si trovano a pag. 3-5:
Decreto Sostegni – Materia del Lavoro
LAVORATORI FRAGILI TUTELE LAVORATORI FRAGILI SINO AL 30/06/2021 (commi 481-484)
Viene disposta l’estensione dell’efficacia delle tutele al 30.06.2021 riguardanti i “lavoratori fragili”; che prevedono, rispettivamente:
l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliere, in possesso di certificazione che ne attesti la condizione di fragilità e solo nel caso in cui la prestazione non possa essere eseguita con lavoro agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento;
il periodo di assenza con tutela economico-previdenziale non può essere computato ai fini del comporto; detta indennità economica non rileva ai fini della decurtazione dell’indennità di accompagnamento;
CONTRIBUTI LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI FONDO AUTONOMI E PROFESSIONISTI (Articolo 3)
E’ stato fatto uno stanziamento ulteriore per il fondo destinato all’esonero contributivo di autonomi e professionisti per l’anno 2021 introdotto a dicembre con la Legge di Bilancio.
Potranno accedervi solo per le partite IVA che nel 2019 hanno percepito un reddito complessivo fino a 50.000 euro e che nel 2020 hanno registrato un calo di fatturato o corrispettivi pari almeno al 33% rispetto all’anno precedente.
L’efficacia delle suddette disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
RISCOSSIONE PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE, ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO, ANNULLAMENTO DEI CARICHI, PIGNORAMENTO STIPENDI E PENSIONI (Articolo 4)
E’ prorogato al 30 aprile 2021 il periodo di sospensione delle attività di riscossione.
Le rate dovute a seguito di definizione agevolata di cui agli art.3 e 5 del decreto legge 119 del 23 ottobre 2018, rottamazione ter e saldo e stralcio sospese dai precedenti provvedimenti, vanno saldate rispettivamente :
- entro il 31 luglio 2021 quelle scadenti nel 2020
- entro il 30 novembre 2021 quelle in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio ed il 31 luglio 2021.
Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000,00 euro comprensivo di capitale, interessi e sanzioni risultanti da singoli carichi affidati all’agenzia della riscossione dal 01/01/2020 al 31/12/2010 a condizione che il reddito dichiarato per il 2019 sia inferiore a € 30.000,00.
Si differisce dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione (disciplinata dall’articolo 152, comma 1, del decreto Rilancio) degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
ADEMPIMENTI FISCALI PROROGA CERTIFICAZIONE UNICA
Slitta al 31 marzo 2021
- il termine per l’invio da parte dei sostituti delle certificazioni uniche,
- il termine entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati.
Per scaricare la circolare completa in formato PDF clicca qui sotto:
Decreto Sostegni – Materia del Lavoro