Chiarimenti in merito all’emissione di autofattura elettronica.
A partire dal 01/01/2022 la trasmissione dei dati fiscali nelle nuove modalità elettroniche dovrà essere effettuata sia per le operazioni estere attive che per quelle passive.
Per il ciclo attivo estero di fatto si usano le stesse modalità per la normale fatturazione nazionale tipo ‘TD01’ con la sola differenza che il destinatario sarà appunto un soggetto estero. Anche la trasmissione di tali fatture è effettuata entro i termini di emissione delle normali fatture.
Per il ciclo passivo estero invece si prevede l’emissione dell’integrazione o autofattura in elettronico.
L’autofattura elettronica è una fattura elettronica di vendita con la particolarità di avere come cedente il fornitore estero e come cessionario se stessi. Per il resto è una fattura elettronica normale che va trasmessa come le altre fatture attive nel comune formato XML via SDI. La trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Il documento emesso dovrà essere uno dei seguenti a seconda delle varie casistiche:
– TD16 – Integrazione fattura da reverse charge interno
– TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
– TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari
– TD19 integrazione/autofattura per acquisto beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 –
TD20– Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 commi 8 e 9–bis D.Lgs. 471/97 o art.
46 c.5 D–L– 331/93)
Nel dettaglio le modalità di emissione di tali autofatture:
TD16 – Integrazione fattura da reverse charge interno
Va emessa quando si riceve fattura elettronica soggetta al reverse charge interno contraddistinta dai
codici natura da N6.1 a N6.9
N6.1 – inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero art.74 commi 7 e 8 DPR 633/72
N6.2 – inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 – inversione contabile – subappalto nel settore edile art 17 comma 6 lett a DPR 633/72
N6.4 – inversione contabile – cessione di fabbricati art.17 comma 6 lett a–bis DPR 633/72
N6.5 – inversione contabile – cessione di telefoni cellulari art.17 comma 6 lett b DPR 633/7<2
N6.6 – inversione contabile – cessione di prodotti elettronici art.17 comma 6 lett c DPR 633/72
N6.7 – inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi art.17 comma 6 lett a–ter DPR 633/72
N6.8 – inversione contabile – operazioni settore energetico art.17 comma 6 lett d–bis, d–ter e d–quater DPR 633/72
N6.9 – inversione contabile – altri casi
Compilazione:
– Consigliabile utilizzare una numerazione distinta
– Cedente/prestatore: dati del cedente/prestatore che ha emesso fattura in reverse charge
– Cessionario/committente: dati del cessionario/committente che effettua l’integrazione
– Dati generali: data di ricezione della fattura emessa in reverse charge
– Indicare dell’imponibile presente nella fattura ricevuta e dell’iva calcolata (in caso di aliquote diverse,
compilare più righe)
– Indicare gli estremi della fattura di riferimento e, quando disponibile, l’identificativo SDI attribuito
dal Sistema di Interscambio.
TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
Va emessa quando si riceve fattura per prestazioni di servizi da prestatore non residente e privo di
stabile organizzazione nel territorio dello Stato (anche da San Marino o Città del Vaticano)
Compilazione:
– Consigliabile utilizzare una numerazione distinta
– Cedente/prestatore: dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso
– Cessionario/committente: dati del cessionario/committente che effettua l’integrazione o emette
l’autofattura
– Dati generali: data di ricezione della fattura di acquisto servizi INTRA–UE, data di effettuazione
dell’operazione nel caso di servizi ricevuti da prestatori EXTRA–UE o San Marino o Città del Vaticano
– Indicare dell’imponibile presente nella fattura ricevuta e dell’iva calcolata (in caso di aliquote diverse,
compilare più righe), in caso di operazioni non imponibili indicare il codice natura (es N3.4 non
imponibile, N4 esente)
– Indicare gli estremi della fattura di riferimento e, quando disponibile, l’identificativo SDI attribuito
dal Sistema di Interscambio
– Descrizione: in caso di integrazione di fattura ricevuta da soggetti UE “Integrazione ai sensi dell’art.17
comma 2 del DPR 633/1972”; in caso di autofattura per prestazione da soggetti Extra–UE “Autofattura
ai sensi dell’art.17 comma 2 del DPR 633/1972”
In entrambi i casi è consigliabile allegare la fattura di acquisto servizi ricevuta
TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari
Va emessa quando si riceve fattura per acquisto di beni da cedente in altro paese UE
Compilazione:
– Consigliabile utilizzare una numerazione distinta
– Cedente/prestatore: dati del cedente estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso
– Cessionario/committente: dati del cessionario/committente che effettua l’integrazione
– Dati generali: data di ricezione della fattura di acquisto beni INTRA–UE
– Indicare dell’imponibile presente nella fattura ricevuta e dell’iva calcolata (in caso di aliquote diverse,
compilare più righe), in caso di operazioni non imponibili indicare il codice natura
–Indicare gli estremi della fattura di riferimento e, quando disponibile, l’identificativo SDI attribuito
dal Sistema di Interscambio
–Descrizione: “Integrazione ai sensi dell’art.46 comma 1 D.L. 331/1993”;
E’ consigliabile allegare la fattura di acquisto beni ricevuta
TD19 integrazione/autofattura per acquisto beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
Va emessa quando si riceve fattura per acquisti di beni, che si trovano già in Italia, da un soggetto
estero UE o EXTRA–UE (anche da San Marino o Città del Vaticano)
Compilazione:
– Consigliabile utilizzare una numerazione distinta
– Cedente/prestatore: dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso
– Cessionario/committente: dati del cessionario/committente che effettua l’integrazione o emette
l’autofattura
– Dati generali: data di ricezione della fattura di acquisto INTRA–UE, data di effettuazione
dell’operazione nel caso di acquisto da prestatori EXTRA–UE o San Marino o Città del Vaticano
– Indicare dell’imponibile presente nella fattura ricevuta e dell’iva calcolata (in caso di aliquote diverse,
compilare più righe), in caso di operazioni non imponibili indicare il codice natura
– Indicare gli estremi della fattura di riferimento e, quando disponibile, l’identificativo SDI attribuito
dal Sistema di Interscambio
– Descrizione: in caso di integrazione di fattura ricevuta da soggetti UE “Integrazione ai sensi dell’art.17
comma 2 del DPR 633/1972”; in caso di autofattura per prestazione da soggetti Extra–UE “Autofattura
ai sensi dell’art.17 comma 2 del DPR 633/1972”
In entrambi i casi è consigliabile allegare la fattura di acquisto servizi ricevuta
TD20– Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 commi 8 e 9–bis D.Lgs. 471/97 o art. 46 c.5 D–L– 331/93)
Va emessa quando a fronte di un acquisto intracomunitario di beni, di una prestazione di servizi o di
un acquisto di beni già presenti in Italia da fornitore UE il cessionario/committente non ha ricevuto la
fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione o la fattura ricevuta
è irregolare
Compilazione:
– Consigliabile utilizzare una numerazione distinta
– Cedente/prestatore: dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso
– Cessionario/committente: dati del cessionario/committente che effettua la regolarizzazione
– Dati generali: data di effettuazione dell’operazione
– Indicare dell’imponibile non fatturato e dell’iva calcolata (in caso di aliquote diverse, compilare più
righe), in caso di operazioni non imponibili indicare il codice natura
– Indicare gli estremi della fattura di riferimento solo quando si tratta di integrazione di fattura irregolare
– Descrizione: in caso di regolarizzazione di fattura non ricevuta “Regolarizzazione ex art. 6 commi 8 e
9–bis D.Lgs. 471/97”; in caso di integrazione di fattura irregolare “ex art. 6 commi 8 e 9–bis D.Lgs.
471/97”.
Si riporta al seguente link la circolare in formato PDF.