Come è noto con la pubblicazione nella G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O. n. 49/L, è in vigore dal primo gennaio 2022 la Legge di Bilancio, L. 234/2021.

Riportiamo le seguenti interessanti novità di natura fiscale.

 

NUOVI SCAGLIONI / ALIQUOTE / DETRAZIONI IRPEF – ART. 1, comma 2

Una delle misure maggiormente attese riguarda la modifica della tassazione IRPEF, con la riorganizzazione delle aliquote e la rimodulazione della detrazione spettante per tipologia di reddito.

Le modifiche apportate in materia di IRPEF riguardano:

  • la rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote;
  • la misura delle detrazioni.

Scaglioni e aliquote IRPEF

Con la riscrittura dell’art. 11, comma 1 del TUIR, vengono rimodulati gli scaglioni di reddito e riviste le aliquote IRPEF come di seguito evidenziato:

 

SCAGLIONI DI REDDITO E ALIQUOTE
Fino al 2021 Dal 2022
Fino a euro 15.000 23% Fino a euro 15.000 23%
Oltre euro 15.000 fino a euro 28.000 27% Oltre euro 15.000 fino a euro 28.000 25%
Oltre euro 28.000 fino a euro 55.000 38% Oltre euro 28.000 fino a euro 50.000 35%
Oltre euro 55.000 fino a euro 75.000 41% Oltre euro 50.000 43%
Oltre euro 75.000 43% –        –

Detrazioni e deduzioni

La progressività dell’IRPEF è garantita dalla presenza di un sistema di detrazioni/deduzioni d’imposta ovvero dal reddito. E’ prevista una no tax area derivante dall’applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente/pensione/lavoro autonomo decrescenti all’aumentare del reddito.

Detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

Dal 2022 sono modificate anche le detrazioni previste dall’art. 13, comma 5, lett. a) e b), TUIR, a

favore dei titolari di:

  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. e), f), g), h) e i), TUIR;
  • altri redditi di cui agli artt. 53, 66 e 67, comma 1, lett. i) e l), TUIR, ossia da lavoro autonomo, da imprese minori, d’impresa / lavoro autonomo occasionale.

Con effetto dal 1/3/2022 è stato introdotto l’assegno unico universale per i figli in sostituzione delle provvidenze prima previste ed in particolare delle detrazioni fiscali, che rimangono in vigore quindi fino al 28/2/2022.

L’assegno unico:

  • spetta su base mensile dal mese di marzo di ogni anno al mese di febbraio dell’anno successivo
  • viene richiesto all’Inps che lo erogherà direttamente ai beneficiari
  • è commisurato all’Isee familiare in assenza del quale spettano gli importi minimi
  • non concorre alla formazione del reddito complessivo.

E’ riconosciuto:

  • Per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nascituri, dal settimo mese di gravidanza;
  • Per ogni figlio maggiorenne a carico fino al compimento di 21 anni a condizione che frequenti corsi di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea, svolga tirocinio o attività lavorativa limitata con reddito inferiore ad euro 8.000 annui, oppure sia registrato come disoccupato in cerca di lavoro oppure ancora svolga il servizio civile universale.
  • Per ogni figlio disabile, senza limiti di età.

Il richiedente:

  • Deve essere cittadino italiano in altro stato Ue o suo familiare oppure titolare di un permesso di soggiorno permanente o di lunga durata e per lavoro o ricerca di durata almeno annuale
  • Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia (soggetto passivo Irpef);
  • Essere residente e domiciliato assieme ai figli a carico in Italia, per tutta la durata del beneficio;
  • Essere residente in Italia da almeno due anni oppure titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

L’importo è parametrato all’Isee familiare e sono previste maggiorazioni in caso di figli successivi al secondo, madri di età inferiore a 21 anni, figli con disabilità.

Per i figli di età pari o superiore a 21 anni rimangono quindi in vigore le detrazioni attuali che, nel caso di disabili, spettano comunque in aggiunta all’assegno unico medesimo ma senza le maggiorazioni prima previste in caso di disabilità.

 

TRATTAMENTO INTEGRATIVO – Art. 1, comma 3

Il trattamento integrativo istituito con effetto dal 1/7/2020 dagli artt. 1 e 3 del D.L. 3/2020 viene modificato in funzione dell’adeguamento alle nuove detrazioni, aliquote e scaglioni di reddito.

Il limite di reddito complessivo per il diritto al trattamento di 1.200 euro su base annua è ridotto ad euro 15.000.

Per il reddito complessivi da euro 15.001 ad euro 28.000 è introdotta una particolare clausola di salvaguardia che consente il trattamento nella misura massima di euro 1.200 ma nel limite della differenza tra l’Irpef lorda e la somma delle seguenti detrazioni:

  • per carichi di famiglia di cui all’art. 12, TUIR;
  • per lavoro dipendente di cui all’13, comma 1, TUIR;
  • per interessi su mutui contratti fino al 31.12.2021 di cui all’art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter, TUIR;
  • per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
  • per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 16-bis, TUIR;
  • previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31.12.2021.

 

ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP – Art. 1  comma 25

È confermata l’estensione anche al 2022 dell’esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali /agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.

 

ESONERO CONTRIBUTIVO COLTIVATORI DIRETTI / IAP – Art. 1 comma 520

È confermata l’estensione anche al 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell’esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola nel corso dell’anno.

 

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – Art. 1 comma 44

È confermata la proroga, con contestuale rimodulazione delle relative misure, dei crediti d’imposta ex art. 1, comma 1051 e seguenti, Legge n. 178/2020 per gli investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alle citate Tabelle A e B.

In particolare i crediti d’imposta per gli investimenti in beni “Industria 4.0”, spettanti esclusivamente alle imprese, sono ora riconosciuti per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020:

  • fino al 31.12.2025;
  • fino al 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

La proroga non riguarda gli investimenti in beni strumentali “generici”, per i quali l’agevolazione, è fruibile sia dalle imprese sia dai lavoratori autonomi, si esaurisce con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (30.6.2023).

 

ESCLUSIONE IRAP PERSONE FISICHE DAL 2022 – Art. 1 commi 8 e 9

 A decorrere dal 2022 l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché arti e professioni di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. n. 446/97.

Rimangono ancora assoggettate ad IRAP, a titolo esemplificativo:

  • snc, sas, società di fatto, associazioni professionali / società tra professionisti;
  • società e enti soggetti IRES (spa, sapa, srl, società cooperative, ecc.).

  

FONDO GARANZIA PMI – Art. 1 commi da 53 a 58

A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è confermata la proroga dal 31.12.2021 al 30.6.2022, dell’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’art. 13, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”.

A seguito delle modifiche apportate alla citata lett. m):

  • a decorrere dal 01.1.2022 la copertura del fondo si riduce dal 90% all’80%;
  • a decorrere dal 01.4.2022 per il rilascio della garanzia è richiesto il pagamento di una commissione da versare al Fondo per la garanzia delle PMI di cui al citato art. 2, comma 100, lett. a).

Fino al 30.6.2022 la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lett. A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’ammissione del Fondo di garanzia allegate al Decreto MISE 12.2.2019.

A decorrere dal 01.7.2022 fino al 31.12.2022, l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al citato art. 2 è pari a euro 5 milioni e la garanzia è concessa mediante applicazione del predetto modello di valutazione. In base a tale modello, la valutazione del merito di credito ai fini dell’ammissibilità alla garanzia dei soggetti beneficiari finali (diversi dalle start-up), è effettuata tramite l’attribuzione agli stessi di una probabilità di inadempimento e il loro collocamento in una delle classi di valutazione e delle fasce di valutazione che compongono la scala di valutazione.

 

EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI – Art. 1 comma 190

Il credito d’imposta, c.d. “Sport bonus”, ex art. 1, commi da 621 a 627, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) riconosciuto a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari è concesso anche per il 2022:

  • limitatamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa;
  • nel limite complessivo di € 13,2 milioni.

  

ATTIVITÀ IMMATERIALI RIVALUTATE E DEDUCIBILITÀ QUOTE AMMORTAMENTO Art. 1 commi da 622 a 624

 Con l’introduzione dei nuovi commi 8-ter e 8 quater all’art. 110, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” è confermato che per le attività immateriali (avviamento, marchi, ecc.) oggetto di rivalutazione / riallineamento, la deduzione ai fini IRPEF / IRES / IRAP del maggior valore è effettuata, per ciascun periodo d’imposta, in misura non superiore a 1/50 del costo o valore (in luogo di 1/18 ex art. 103, TUIR).

É inoltre prevista, per i soggetti che hanno versato le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione (3% per la rivalutazione + eventuale 10% per l’affrancamento del saldo attivo), la possibilità di revocare (anche parzialmente) la rivalutazione effettuata. Le modalità e i termini di revoca nonché di rimborso / utilizzo in compensazione delle imposte sostitutive versate sono demandate ad un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

  

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI – Art. 1 comma 711

 Nell’ambito del DL n. 104/20, c.d. “Decreto Agosto”, il Legislatore ha previsto, tra l’altro, con l’intento di non “aggravare” il bilancio d’esercizio 2020, la possibilità di “sospendere” (in tutto o in parte) l’imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Ora, in sede di approvazione è stato previsto che la predetta disposizione è applicabile anche al bilancio d’esercizio 2021 a favore dei soggetti che nel bilancio d’esercizio 2020 “non hanno effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.

  

ESTENSIONE TERMINE PAGAMENTO CARTELLE – Art. 1 comma 913

 In sede di approvazione, per le cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione nel periodo 01.01.2022- 31.3.2022, è stato esteso a 180 giorni il termine per il pagamento delle somme risultanti dal ruolo.

 

 MICROCREDITO – Art. 1 comma 914

 In sede di approvazione, con riferimento al c.d. “microcredito” ex art. 111, comma 1, D.Lgs. n. 385/93, ossia ai finanziamenti che i soggetti iscritti in un apposito elenco possono concedere a favore di persone fisiche, società di persone o srl semplificate ex art. 2463-bis, C.c. nonché associazioni / società cooperative:

  • è elevato da € 40.000 a € 75.000 l’importo massimo concedibile, non assistito da garanzie reali (lett. a del citato comma 1);
  • per effetto dell’abrogazione della lett. b) del citato comma 1, non è più necessario che i finanziamenti siano finalizzati all’avvio / sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro.

Resta confermato che i finanziamenti concessi devono essere accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

Inoltre:

  • con l’introduzione del nuovo comma 1-bis al citato art. 111, i predetti soggetti possono concedere finanziamenti alle srl senza le limitazioni di cui alla predetta lett. a) e comunque per importi non superiori a € 100.000;
  • con la modifica del comma 5 dell’art. 111 il MEF, nell’ambito delle disposizioni attuative delle previsione in esame, nel disciplinare:
  • le forme tecniche dei finanziamenti, può prevedere la durata degli stessi fino a 15 anni;
  • i limiti oggettivi di volume delle attività, condizioni economiche applicate e ammontare massimo dei singoli finanziamenti, esclude alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale.

 

LA PROROGA DEL DIVIETO DI FATTURA ELETTRONICA PER LE PRESTAZIONI SANITARIE 

Art. 5 comma 12-quater D.L. 146/2021

La norma vieta anche per l’anno 2022 l’emissione della fattura elettronica per quei soggetti che:

  • sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (D.L. 119/2018 art. 10-bis);
  • effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

 

IL (FUTURO) OBBLIGO PER I SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO 

Con decisione 2021/2251 del Consiglio europeo del 13/12/2021 l’Italia è stata autorizzata ad imporre l’obbligo di fatturazione elettronica anche ai soggetti forfettari.

Tale obbligo non è ancora stato previsto da alcuna norma interna.