CIRCOLARE CLIENTI – N. 2
Gestione Personale

OGGETTO: DECRETO SOSTEGNI-TER – Decreto-Legge del 27 gennaio 2022, n. 4

Il Decreto-Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, rubricato “Decreto Sostegni-Ter”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 ed è in vigore dal 27 gennaio 2022.
Di seguito commentiamo le principali novità introdotte.

FONDO UNICO NAZIONALE TURISMO
art. 4 comma 2

Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 01/01/2022 al 31/03/2022, l’esonero contributivo di cui all’art.7 del decreto legge 14/08/2020 n.104, è riconosciuto con le medesime modalità limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o contratto stagionale nei settori del turismo e degli stabili-menti termali. In caso di conversione di detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla con-versione.

Attualmente non è stata riproposta la “Causale COVID” per l’anno 2022, quindi l’accesso agli ammortizzatori sociali dev’essere effettuato secondo la procedura ordinaria.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
art. 7

I datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO riportati nella tabella sottostante che, a decorrere dalla data del 01/01/2022 fino al 31/03/2022, sospendono o riducono l’attività lavo-rativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale

MODIFICHE AL D.LGS 148/2015 IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO
art. 23

Di seguito le novità:
– in caso di pagamento diretto delle prestazioni relative agli ammortizzatori sociali, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pa-gamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a cari-co del datore di lavoro inadempiente.

– il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di la-voro subordinato a tempo determinato inferiore a 6 mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro;

– viene abrogato il comma 5 dell’art. 22-ter, che prevedeva che, per l’anno 2022, il tratta-mento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all’articolo 22-bis poteva essere concesso esclusivamente per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà;

– per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali, è riconosciuto con i criteri e per le durate di seguito indi-cate:
a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della do-manda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, per una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;
b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della do-manda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile;

– per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di solidarietà bilaterali assicurano, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai predetti trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessi-ve previste dalle varie norme relative ai suddetti due istituti.

 

Settori Codici ATECO 2007
Turismo
Alloggio 55.10 e 55.20
Agenzie e tour operator 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90
Ristorazione
Ristorazione su treni e navi 56.10.5
Catering per eventi, banqueting 56.21.0
Mense e catering continuativo su base contrattuale 56,29
Bar e altri esercizi simili senza cucina 56.30
Ristorazione con somministrazione 56.10.1
Parchi divertimenti e parchi tematici 93.21
Stabilimenti termali 96.04.20
Attività ricreative
Discoteche, sale da ballo night-club e simili 93.29.1
Sale giochi e biliardi 93.29.3
Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) 93.29.9
Altre attività
Traporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca 49.31 e 49.39.9
Gestione di stazioni per autobus 52.21.30
Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano e suburbano 49.39.01
Attività di sevizi radio per radio taxi 52.21.90
Musei 91.02 e 91.03
Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua 52.22.09
Attività dei servizi connessi al trasporto aereo 52.23.00
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 59.13.00
Attività di proiezione cinematografica 59.14.00
Organizzazione di feste e cerimonie 96.09.05