CIRCOLARE CLIENTI – N. 2
Gestione Personale
OGGETTO: DECRETO SOSTEGNI-TER – Decreto-Legge del 27 gennaio 2022, n. 4
Il Decreto-Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, rubricato “Decreto Sostegni-Ter”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 ed è in vigore dal 27 gennaio 2022.
Di seguito commentiamo le principali novità introdotte.
FONDO UNICO NAZIONALE TURISMO
art. 4 comma 2
Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 01/01/2022 al 31/03/2022, l’esonero contributivo di cui all’art.7 del decreto legge 14/08/2020 n.104, è riconosciuto con le medesime modalità limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o contratto stagionale nei settori del turismo e degli stabili-menti termali. In caso di conversione di detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla con-versione.
Attualmente non è stata riproposta la “Causale COVID” per l’anno 2022, quindi l’accesso agli ammortizzatori sociali dev’essere effettuato secondo la procedura ordinaria.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
art. 7
I datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO riportati nella tabella sottostante che, a decorrere dalla data del 01/01/2022 fino al 31/03/2022, sospendono o riducono l’attività lavo-rativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale
MODIFICHE AL D.LGS 148/2015 IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO
art. 23
Di seguito le novità:
– in caso di pagamento diretto delle prestazioni relative agli ammortizzatori sociali, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pa-gamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a cari-co del datore di lavoro inadempiente.
– il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di la-voro subordinato a tempo determinato inferiore a 6 mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro;
– viene abrogato il comma 5 dell’art. 22-ter, che prevedeva che, per l’anno 2022, il tratta-mento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all’articolo 22-bis poteva essere concesso esclusivamente per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà;
– per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali, è riconosciuto con i criteri e per le durate di seguito indi-cate:
a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della do-manda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, per una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;
b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della do-manda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile;
– per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di solidarietà bilaterali assicurano, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai predetti trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessi-ve previste dalle varie norme relative ai suddetti due istituti.
Settori | Codici ATECO 2007 |
Turismo | |
Alloggio | 55.10 e 55.20 |
Agenzie e tour operator | 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90 |
Ristorazione | |
Ristorazione su treni e navi | 56.10.5 |
Catering per eventi, banqueting | 56.21.0 |
Mense e catering continuativo su base contrattuale | 56,29 |
Bar e altri esercizi simili senza cucina | 56.30 |
Ristorazione con somministrazione | 56.10.1 |
Parchi divertimenti e parchi tematici | 93.21 |
Stabilimenti termali | 96.04.20 |
Attività ricreative | |
Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 93.29.1 |
Sale giochi e biliardi | 93.29.3 |
Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) | 93.29.9 |
Altre attività | |
Traporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca | 49.31 e 49.39.9 |
Gestione di stazioni per autobus | 52.21.30 |
Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano e suburbano | 49.39.01 |
Attività di sevizi radio per radio taxi | 52.21.90 |
Musei | 91.02 e 91.03 |
Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua | 52.22.09 |
Attività dei servizi connessi al trasporto aereo | 52.23.00 |
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 59.13.00 |
Attività di proiezione cinematografica | 59.14.00 |
Organizzazione di feste e cerimonie | 96.09.05 |