Sono stati pubblicati nella G.U. n. 67 del 21 marzo 2022 e n. 70 del 24 marzo 2022 rispet-tivamente i seguenti decreti:
– il Decreto-Legge n. 21 del 21 marzo 2022, in vigore dal 22 marzo 2022;
– il Decreto-Legge n. 24 del 24 marzo 2022, in vigore dal 25 marzo 2022.

Di seguito riportiamo le principali novità in materia di lavoro e previdenza.

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
nota prot. n. 573 del 28/03/2022 INL
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che da lunedì 28 marzo 2022, alle ore 10:00, sarà disponibile una nuova applicazione su Servizi Lavoro, accessibile ai datori di lavo-ro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE, per inviare la comunicazione obbligatoria dei rappor-ti di lavoro autonomo occasionale.
Disponibile su Servizi Lavoro:
https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome

Rapporti di lavoro autonomo occasionale Termine e modalità per la CO
Avviati dal 21 dicembre 2021 all’11 gennaio 2022 Entro il 18 gennaio, per fax
Avviati dal 12 gennaio fino alle ore 10 del 28 marzo 2022 Prima dell’inizio della prestazione, per fax
Avviati dalle ore 10 del 28 marzo Prima dell’inizio della prestazione, da Cliclavoro

AMMORTIZZATORI SOCIALI
DL 21 del 21/03/2022
• Ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni, viene ri-conosciuto un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 setti-mane fruibili fino al 31/12/2022;
• per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e appartenenti ai codici Ateco riportati all’All.to I al DL n.21/2022 (ad es. turismo, ristorazione, attività ricreative), che non possono più ricorrere all’assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni, è riconosciuto un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili fino al 31/12/2022;
• i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell’All.to A al DL n. 21/2022 (siderurgia, legno, ceramica, automotive, agroindustria), che a decorrere dal 22/03/2022 fino al 31/05/2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa, è riconosciuto l’esonero dal pa-gamento della contribuzione addizionale (per la Cig pari al 9%, 12%, 15% in base all’utilizzo dello strumento – per il Fis pari al 4% della retribuzione persa).

BONUS BENZINA
DL 21 del 21/03/2022
E’ prevista la possibilità per i datori di lavoro privati e solo per l’anno 2022 di erogare 200,00 euro, per ogni lavoratore dipendente, sottoforma di buoni benzina. I buoni non concorreran-no alla formazione del reddito(fino al limite di 258,23).
L’erogazione deve avvenire a parte e non è previsto un cumulo tra più erogazioni di bonus benzina, vanno pertanto utilizzate voci paga diverse.
Al momento non è chiaro se l’importo di 200 euro sia aggiuntivo rispetto alla franchigia previ-sta. Rimaniamo in attesa di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

NOVITA’ GREEN PASS

DL 21 del 21/03/2022 e DL 24/03/2022

Tutte le categorie di lavoratori dal 1° aprile al 30 aprile potranno accedere nei luoghi di lavoro con il green pass base.

Dal 1° maggio sarà eliminato l’obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro.

Dal 1° aprile verrà meno l’obbligo di super green pass (e di green pass base) per l’accesso alle seguenti attività:

  • consumo di cibo e bevande all’aperto (bar, ristoranti, strutture ricettive);
  • attività sportive outdoor;
  • negozi e attività commerciali, uffici pubblici, musei;
  • alloggi in hotel: sarà altresì consentito accedere, senza esibizione di alcuna certificazione, ai servizi di ristorazione, anche al chiuso, all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.  Si evidenzia che il green pass base sarà necessario dal 1 al 30 aprile in relazione ai servizi di ristorazione al chiuso delle strutture ricettive che siano accessibili al pubblico esterno.
  • trasporto pubblico locale (metropolitane, autobus, tram).

La certificazione verde “rafforzata” continuerà ad essere obbligatoria, fino al 30 aprile, per l’accesso alle seguenti attività:

  • convegni e congressi;
  • piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività che si svolgono al chiuso, inclusi spogliatoi e docce (ad eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti), anche svolti presso strutture ricettive;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso (esclusi i centri per l’infanzia);
  • feste conseguenti cerimonie civili o religiose o eventi assimilati che si svolgono al chiuso;
  • sale da ballo, discoteche e locali assimilati (è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo)
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • spettacoli aperti al pubblico ed eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Fino al 15 giugno resta l’obbligo di vaccinarsi (con sanzione pecuniaria di 100 euro, per chi non ottempera):

  • per tutti gli over 50 (indipendentemente dal lavoro svolto o dal fatto che siano o meno occupati)
  • per insegnanti di scuola e università
  • personale scolastico
  • personale del comparto della difesa
  • sicurezza e soccorso pubblico
  • per la polizia locale.

L’adempimento dell’obbligo non è considerato requisito per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Dal 1° aprile non è più obbligatoria la quarantena (sia per vaccinati che non vaccinati) a seguito di contatto con un caso positivo al Covid: dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus ed è positivo, mentre chi ha avuto un contatto col positivo dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza per 10 giorni con mascherina Ffp2. Il tampone sarà necessario solo in caso di sintomi.

 

L’obbligo di mascherine al chiuso viene prolungato fino al 30 aprile.

SANZIONI TIROCINIO

nota prot. 530 del 21/03/2022 INL

Il tirocinio rappresenta un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale e di conseguenza, non costituisce in alcun modo una forma di lavoro.

Laddove il tirocinio sia stato svolto in modo fraudolento è prevista una sanzione penale pari a 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio.

In riferimento alla Legge di Bilancio 2022, il comma 723 fa salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Il trattamento sanzionatorio riguardo l’obbligo di corresponsione di indennità rimane variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro.

La norma ribadisce con il comma 725 la parificazione tra tirocinante e lavoratore rispetto a tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza.

Le nuove norme operative da gennaio

–       sanzione per mancata indennità: importo tra minimo di 1.000 e massimo di 6.000 euro
–       sanzione per utilizzo fraudolento del tirocinio: ammenda di 50 euro per tirocinante e giorno
–       utilizzo fraudolento: facoltà del tirocinante di chiedere la sussistenza di un rapporto subordinato
–       sicurezza lavoro: tirocinanti assimilati ai lavoratori dipendenti