Riportiamo il link per la ricerca di una associazione che possa gestire la pratica in oggetto finalizzata alla misurazione del costo dell’energia nei vari periodi e determinazione del diritto al credito d’imposta e per la ricerca di altro fornitore (consorzio o gruppo di acquisto)
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/commercio-terziario/FOGLIA2/
In particolare con riferimento all’ottenimento del credito di imposta per le spese relative all’elettricità vi inforniamo che l’art. 2, comma 3bis della legge 91/22 (conversione del d.l. 50/22, c.d. “d.l. aiuti”) indica quanto segue:
“Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ove l’impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale e’ riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.
Quindi vi invitiamo a prendere contatto il prima possibile con le società venditrice che vi rifornisce per chiedere i relativi calcoli ove spettanti per rispetto dei seguenti requisiti:
– credito d’imposta a favore delle imprese “energivore” pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 (1.1 – 31.3.2022), a condizione che i costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, valutato anche tenendo conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa (utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24, codice tributo “6960”, anno di riferimento “2022”);
– credito d’imposta a favore delle imprese “energivore” pari al 25% (così aumentato dall’art. 5, comma 1, DL n. 21/2022) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (1.4 – 30.6.2022),
a condizione che i costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 (utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24, codice tributo “6961”, anno di riferimento “2022”);
– credito d’imposta a favore delle imprese non “energivore” pari al 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (1.4 – 30.6.2022), a condizione che i costi per kW/h della componente
energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019 (utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24, codice tributo “6963”, anno di riferimento “2022”).
INOLTRE PER CREDITO IMPOSTA SUL GAS: Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 (codice tributo “6964”, anno di riferimento “2022”) a decorrere dal momento di maturazione dello stesso ed entro il 31.12.2022.
Anche per questo credito d’imposta quindi vi invitiamo a prendere contatto il prima possibile con le società venditrice che vi rifornisce per chiedere i relativi calcoli ove spettanti al fine di richiedere quanto spettante.