La presente circolare riepiloga quanto previsto per l’anno 2022 in tema di welfare a seguito delle novità introdotte rispettivamente da:
- Circolare Agenzia Entrate 35/E/2022
- D.L. “Decreto Aiuti-Quater” in fase di pubblicazione ⚠,
e quanto già previsto dal D.L. 21/2022 “Decreto Ucraina” e ”D.L. 115/2022 “Decreto Aiuti-bis”, già richiamati nelle precedenti circolari.
LIMITI FRINGE BENEFIT ANNO 2022
DECRETO AIUTI-BIS e QUATER
I “fringe benefits” sono le erogazioni in natura sotto forma di beni e servizi, anche sotto forma di buoni / voucher rappresentativi, che l’azienda decide di erogare ai dipendenti come premio ad personam e incentivo alla fidelizzazione, in aggiunta alla busta paga.
Per l’anno 2022 non concorrono a formare il reddito il valore dei fringe benefits erogati o rimborsati entro il limite complessivo di euro 258,23 à 600,00 à 3.000 euro
Limite di esenzione definito dal nuovo DL Aiuti Quater, in fase di pubblicazione.
Tipologie di Beni e servizi:
1.Beni/Servizi Da Rimborsare – Welfare Rimborsuale
Il datore di lavoro rimborsa in busta paga alcune tipologie di spese sostenute dal dipendente; esempi:
- Abbonamenti per il trasporto pubblico propri o per familiari*;
- Servizi per l’educazione e l’istruzione dei familiari*;
- Servizi per l’assistenza agli anziani e ai non autosufficienti
- utenze domestiche per i consumi di luce, gas, acqua effettuati nel 2022, intestate al lavoratore o ai suoi familiari. ⚠
* I familiari del dipendente previsti dall’art 12 del Tuir sono: figli, coniuge e altri familiari quali genitori, generi / nuore, suoceri/ suocere, fratelli/sorelle (anche se non conviventi e non fiscalmente a carico).
2.Beni/Servizi Da Erogare – Welfare Non Rimborsuale
Il datore di lavoro eroga direttamente ai lavoratori beni, opere, prestazioni e servizi senza
che il dipendente sia coinvolto nello scambio economico. Questa tipologia di welfare viene gestita mediante la produzione di voucher.
Destinatari:
- lavoratori dipendenti
- lavoratori assimilati
Erogazione:
L’erogazione dei fringe benefit è su base volontaria: sarà il datore a decidere se erogarli e fino a che importo. Tali benefit possono essere dati ad personam, per solo una parte dei lavoratori, ovvero per valori differenziati.
Due modalità:
- acquisto di buoni o simili. I buoni dovranno essere nominativi e con l’indicazione del codice fiscale del lavoratore e potranno essere erogati sia in formato cartaceo che elettronico e dovranno riportare il loro valore nominale.
- accredito con la retribuzione, in caso di rimborso. Il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro la documentazione che giustifichi la spesa sostenuta o, in alternativa, un’autocertificazione (in base al Dpr 445/2000) con la quale attesti il possesso della documentazione che prova il pagamento delle spese sostenute o delle utenze, e gli elementi necessari per identificarle. Inoltre, il datore dovrà acquisire anche una autocertificazione che attesti che le spese non siano state oggetto di richiesta di rimborso anche presso altri datori di lavoro.
BUONI CARBURANTE
DECRETO UCRAINA
Per il 2022 è possibile assegnare ai propri dipendenti buoni carburante fino al limite massimo di 200,00 euro. Si tratta di una misura autonoma rispetto all’aumento temporaneo del limite di esenzione dei fringe benefit.
Destinatari:
- lavoratori dipendenti
Esclusi:
- collaboratori (co.co.co. , amministratori)
- lavori autonomi occasionali)
- tirocinanti
- altri lavoratori percettori di redditi assimilati
Erogazione:
L’erogazione dei buoni è su base volontaria: sarà il datore a decidere se erogarli e fino a che importo. Tali benefit possono essere dati ad personam, per solo una parte dei lavoratori, ovvero per valori differenziati.
Due modalità:
- acquisto buoni benzina o simili. I buoni dovranno essere nominativi e con l’indicazione del codice fiscale del lavoratore e potranno essere erogati sia in formato cartaceo che elettronico e dovranno riportare il loro valore nominale.
- accredito con la retribuzione;
IN SINTESI,
PER L’ANNO 2022 E’ POSSIBILE EROGARE MASSIMO:
3.000 EURO DI BENEFIT
+
200 EURO DI BUONI CARBURANTE
=
3.200
ATTENZIONE:
- In caso di superamento del tetto massimo dell’importo esente, l’intero ammontare di fringe benefit è sottoposto a tassazione, non solo la parte eccedente.
- La messa a disposizione di tutte le tipologie di buoni dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022, ovvero 12 gennaio 2023. (principio di cassa allargato)*
* Nota Bene: in caso di erogazione dei benefit mediante voucher, il termine riguarda l’erogazione dei voucher al dipendente e non il successivo consumo da parte di quest’ultimo, che potrà avvenire anche oltre l’anno 2022. Infatti, in tema di benefit erogati mediante voucher, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta (circolare n. 5/E del 29 marzo 2018) precisando che il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.
Ricordiamo di comunicare allo Studio l’eventuale assegnazione di eventuali fringe benefits.