CIRCOLARE CLIENTI – N. 1 Gestione Personale
OGGETTO:
Sono stati pubblicati nella G.U. n. 303 del 29/12/2022 e n. 11 del 14 gennaio 2023, rispettivamente:
- La Legge di Bilancio 2023, L. 197 del 29/12/2022, in vigore dal 01/01/2023;
- Decreto-Legge n. 5 del 14/01/2023 cosiddetto “DL Trasparenza dei prezzi del carburante”, in vigore dal 15/01/2023;
Di seguito riportiamo le principali novità in materia di lavoro e previdenza.
LEGGE DI BILANCIO 2023
SGRAVIO CONTRIBUTIVO A CARICO DEI LAVORI DIPENDENTI
L’art. 1 c. 281 prevede per l’intero anno 2023 un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al:
- 2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro;
- 3% se retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro;
La retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza di dicembre.
ASSUNZIONI AGEVOLATE
SGRAVIO STRUTTURALE ASSUNZIONE GIOVANI UNDER 36 L.205/2017
Proroga dello sgravio del 100% dei contributi previdenziali fino ad un massimo di 8.000 euro (in aumento rispetto al tetto fissato a 6.000 fino al 2022) per 36 mesi per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2023. La misura va riparametrata ed applicata su base mensile.
Il periodo di 36 mesi viene elevato a 48 per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Ad essere assunti devono essere lavoratori che al momento dell’assunzione o trasformazione non abbiano ancora compiuto 36 anni e che non siano mai stati occupati precedentemente con contratto a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Restano esclusi:
- i rapporti di apprendistato
- i contratti di lavoro domestico
- le assunzioni effettuate entro i 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio.
Limiti:
Il datore non deve aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedere, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
SGRAVIO DONNE
Viene prorogato per l’intero anno 2023 lo sgravio del 100% dei contributi previdenziali fino ad un massimo di 8.000 euro (in aumento rispetto al tetto fissato a 6.000 fino al 2022) – per 12 mesi per l’assunzione a tempo determinato,
– per 18 mesi per l’assunzione a tempo indeterminato o per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato
di donne che possiedono uno dei seguenti requisiti:
- Almeno 50 anni di età e disoccupata da oltre 12 mesi;
- Di qualsiasi età con residenza in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturati dell’Unione Europea, prive di impiego regolarmente retributivo da almeno 6 mesi;
- Di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo- donna che superi di almeno il 25% la disparità media, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- Di qualsiasi età ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DI RDC
Ai datori di lavoro che nel corso del 2023 assumono lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza, è riconosciuto per un periodo di massimo 12 mesi l’esonero del 100 % dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di 8.000 euro su base annua riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
E’ alternativo all’esonero contributivo previsto dall’art. 8 del DL 4/2019.
L’esonero contributivo in esame non trova applicazione con riferimento ai rapporti di
lavoro domestico.
L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
DECONTRIBUZIONE GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI
Viene prorogato l’esonero previsto dall’art. 1 comma 503 della L. n. 160/2019 a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni che si iscrivono alla previdenza agricola nell’anno 2023. L’esonero è totale per un periodo massimo di 24 mesi di attività e riguarda la quota IVS e il contributo addizionale, non si applica sui premi INAIL e sul contributo di maternità.
SMART WORKING LAVORATORI FRAGILI
Viene confermato fino al 31/03/2023 per i lavoratori fragili del settore privato e pubblico il diritto di lavorare in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.
REGIME DELLE MANCE
Le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità vengono qualificate come redditi da lavoro dipendente nei settori della ristorazione e delle attività ricettive. Tali somme sono tassate con un’imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%.
TASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO
E’ prevista la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.
PRESTAZIONI OCCASIONALI – VOUCHER
- Aumenta da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo di compensi che, nel corso dell’anno civile, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile.
- Ampliata la platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale: potranno accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, (Invece di 5, come finora previsto).
- Infine la disciplina si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da balle, night club e simili (ATECO 93.29.10).
- Viene vietato alle imprese del settore agricolo il ricorso al contratto di prestazione occasionale, a prescindere dalla tipologia di prestatore impiegato. Conseguentemente, viene introdotto, per il biennio 2023-2024, un istituto ad hoc per la fruizione di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato riferite ad attività stagionali, ossia il “Contratto per l’impiego occasionale di manodopera agricola”.
REGIME SPECIALE SETTORE AGRICOLO – “Contratto per l’impiego occasionale di manodopera agricola”.
Per il biennio 2023-2024 le imprese agricole possono ricorrere a prestazioni occasionali per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore. In agricoltura, il contratto di prestazione occasionale può:
- Essere utilizzato per pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o di reddito di cittadinanza, studenti fino a 25 anni, detenuti ammessi al lavoro all’esterno, che (ad eccezione dei pensionati) non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 mesi precedenti;
- Avere una durata massima di 12 mesi con il limite dei 45 giorni di effettivo lavoro.
In caso di superamento del limite dei 45 giorni scatta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto di lavoro a tempo determinato.
Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva e ad effettuare una comunicazione preventiva al Centro per L’impiego. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione ovvero di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore. L’istaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricolo che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. L’iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro. Fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente su base settimanale, quindicinale o mensile.
ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
Dal 01/01/2023 la misura dell’assegno viene aumentato del 50% per ciascun figlio di età inferiore a 1 anno, oppure di età inferiore a 3 anni nel caso in cui l’ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo vi siano almeno 3 figli.
Si eleva da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione forfetaria dell’assegno prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico.
Sono rese permanenti le maggiorazioni dell’assegno per persone con disabilità.
Per effetto delle nuove previsioni, l’importo dell’assegno per ogni figlio minore, pari a un massimo di 175 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro (da ridursi gradualmente in funzione del crescere del valore ISEE) è riconosciuto anche ai figli maggiorenni a carico e disabili. Anche la maggiorazione per i figli minorenni disabili (da un minimo di 85 euro a un massimo di 105 euro) viene estesa, in via permanente, a ciascun figlio con disabilità in età inferiore a 21 anni.
Viene inoltre confermato l’incremento di 120 euro al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità qualora il valore dell’ISEE del nucleo non sia superiore a 25.000 euro e sia stato effettivamente percepito nel 2021 l’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori.
CONGEDO PARENTALE
Ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31/12/2022, è riconosciuto 1 mese in più di congedo parentale all’80% (anziché al 30&) della retribuzione, da utilizzare entro il 6° anno di vita del bambino (ovvero entro il 6° anno di ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento), riconosciuto in alternativa alla madre o al padre.
NOVITA’ IN MATERIA DI PREVIDENZA
QUOTA 103 E BONUS PER LAVORATORI CHE RITARDANO LA PENSIONE
Per il 2023 si introduce un trattamento pensionistico anticipato cui può accedere chi entro il 31/12/2023, raggiunge un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni, a condizione che il valore lordo mensile del trattamento di pensione non sia superiore a 5 volte il trattamento minimo.
I lavoratori che rimangono in servizio pur avendo maturato i requisiti pensionistici di Quota 103 possono richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore di un bonus corrispondente alla quota di contributi a loro carico, il datore di lavoro quindi verserà all’INPS solamente la quota contributi a carico ditta; a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.
Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, viene corrisposta interamente al lavoratore.
APE SOCIALE
Prorogata per tutto il 2023 l’Ape sociale e confermata anche la possibilità per gli addetti a mansioni gravose o pesanti per almeno 7 anni negli ultimi 10 (ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7) di accedere alla misura qualora siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni, ridotta a 32 anni nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.
OPZIONE DONNA
Confermata per tutto il 2023 con nuovi requisiti. Possono accedere al trattamento pensionistico anticipato le lavoratrici che entro il 31/12/2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- Assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (Accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);
- Sono lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero per le imprese e il Made in Italy. In questo caso, la riduzione di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.
INDENNITA’ E TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Sono stanziate nuove risorse finanziarie a favore di:
- Trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale;
- Indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio;
- Misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
- Integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinario a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del Gruppo Ilva;
- Trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l’attività produttiva;
DL TRASPARENZA PREZZI DEL CARBURANTE
BUONI CARBURANTE
L’art. 1 al comma 1 prevede la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare, nel periodo 01/01/2023 – 31/12/2023, buoni carburante di importo non superiore a 200 euro per lavoratore, senza che suddetta erogazione sia considerata reddito di lavoro dipendente,
Per qualsiasi chiarimento lo Studio rimane a disposizione,
Cordiali saluti
Studio Cucchini and Partners