Il Bonus Una Tantum di euro 200,00 spetta ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1) nel periodo d’imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro;
2) siano già iscritti alle sopra indicate gestioni previdenziali alla data del 18 maggio 2022, con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data;
3) aver effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020. Per gli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti in qualità di coadiuvanti e coadiutori e lavoratori agricoli il requisito di cui al presente comma viene verificato sulla posizione del titolare;
4) non aver già percepito l’indennità una Tantum.
5) non essere titolari di pensione
Inoltre il Decreto Aiuti Ter ha previsto un’ulteriore indennità di euro 150,00 per i soggetti che nel periodo d’imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro e che sono in possesso degli altri requisiti (questa ulteriore indennità è richiedibile sempre con la medesima istanza).
LE ISTANZE VANNO PRESENTATE DAL 26/09/2022 AL 30/11/2022 ALLE CASSE PROFESSIONALI SECONDO LE MODALITA’ STABILITE DALLE RELATIVE CASSE E PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE INPS NEI SEGUENTI MODI:
– credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande sul portale web dell’INPS: SPID di livello 2 o superiore , Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS);
– tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– presso gli Istituti di Patronato.
Pertanto lo Studio non è abilitato alla presentazione delle suddette istanza e rimane a disposizione per fornire eventuali informazioni.
Alleghiamo alla presente la Circolare INPS n. 103 del 26/09/2022.
Circolare INPS n. 103 del 26-09-2022