Il Decreto-Legge del 28 ottobre 2020, n. 137, rubricato “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 ed è in vigore da oggi 29 ottobre 2020.
Di seguito commentiamo le principali novità introdotte in materia fiscale.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE AGLI OPERATORI IVA DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE- Art. 1
Con il c.d. decreto “Ristori”, approvato martedì 27 ottobre dal Consiglio dei Ministri, sono stati previsti indennizzi e ristori a fronte delle nuove misure imposte dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020.
Tra le misure introdotte dal decreto, viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive, individuati attraverso i codici ATECO (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema).
Ai Soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, (convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, si vedano le nostre precedenti comunicazioni) e che non l’hanno restituito:
− il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;
− l’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato come quota del contributo già erogato, ai sensi del citato articolo 25;
− per coloro che non soddisfano i requisiti di fatturato, che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, l’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nella Tabella 1 agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Ai Soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui al citato articolo 25:
– il contributo sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;− l’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25.
– qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell’articolo 25 (i.e. 10%).
In ogni caso, l’importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.
ATTENZIONE
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
Potranno essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.
Le disposizioni in commento si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″, e successive modifiche”.
Resta ferma la condizione dal calo del fatturato, per cui l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 a quello di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito ai soggetti riportati nell’Allegato 1 al DL 137/2020 che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.
Di seguito la tabella 1 dei codici ATECO di cui all’art 1.
Per visualizzare la tabella dei codici ATECO di cui all’art. 1 scaricare la circolare di studio in formato PDF cliccando nel link sotto:
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Art. 3
Viene istituito a favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche un “Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche”. Lo stanziamento del fondo è stato destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività. Ancora non risultano determinati i criteri per la loro erogazione.
MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE APPARTENENTI ALLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA – Art. 7
L’articolo 7 del decreto prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, venga definita la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All’attuazione della misura provvede l’Agenzia delle Entrate.
CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA – Art. 8
È stato esteso l’ambito temporale di applicazione del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto di azienda. Il contributo verrà dato alle imprese operanti nei settori riportati nella Tabella 1, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
La misura consiste in un credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto di azienda (di cui all’articolo 28 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) spetta anche con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Tale disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU – Art. 9
Per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) – di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella Tabella 1, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Tale disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
Per scaricare il testo completo del D.L Ristoro cliccare al seguente link qui sotto: