Il Decreto-Legge del 21 settembre 2021, n. 127, denominato “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021 ed è in vigore dal 22 settembre 2021.

Di seguito commentiamo le principali novità.

SETTORE LAVORO PRIVATO E PUBBLICO

Lavoro privato:
– dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), al fine di
prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i
Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato;
– il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di
lavoro;
– sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni: entro il 15 ottobre gli stessi
devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati
preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre
individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. Non
ci sono indicazioni precise su quali istruzioni dare ai delegati, ma abbiamo predisposto, in
collaborazione con l’azienda Polo626 una bozza per l’incarico e una bozza per l’informativa al
dipendente/collaboratore, che alleghiamo;
– il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento
dell’accesso al luogo di lavoro, non può quindi accedervi. In tal caso il lavoratore viene considerato
assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde e viene
inoltre sospeso dal primo giorno. Per il lavoratore non ci sono conseguenze disciplinari e lo stesso
mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro ai soggetti che violano gli obblighi di cui al decreto
in oggetto. La sanzione è rivolta sia ai dipendenti che ai datori di lavoro. Per le aziende con meno di 15
dipendenti, è prevista la possibilità di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato
Verde.

Lavoro pubblico:
– anche il personale delle Amministrazioni pubbliche è tenuto a essere in possesso del Green Pass.
L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti
pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche
elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che
svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni;
– il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di
lavoro delle strutture prima elencate;
– sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono
definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente
all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i
soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni;

– il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento
dell’accesso al luogo di lavoro, non può quindi accedervi. In tal caso il lavoratore viene considerato
assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde e viene
inoltre sospeso dal primo giorno. Per il lavoratore non ci sono conseguenze disciplinari e lo stesso
mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a
1500 euro ai soggetti che violano gli obblighi di cui al decreto in oggetto. La sanzione è rivolta sia ai
dipendenti che ai datori di lavoro. Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è
prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste
dai diversi ordinamenti di appartenenza;
Come effettuare il controllo
Il green pass può essere controllato dal titolare o gestore dell’attività oppure da personale incaricato con un documento scritto che specifica anche le istruzioni su come effettuare il controllo (come previsto dall’art.13 comma 3 del DPCM 17 giugno 2021).
L’applicazione da utilizzare per il controllo del Green Pass è quella predisposta dal Ministero della Sanità.

Personale amministrativo e i magistrati
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di
tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, il personale amministrativo e i
magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni Verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori,
consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e
parti del processo.
Attività culturali, sportive, sociali e ricreative Entro il 30 settembre 2021, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il Cts esprime un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione dei successivi provvedimenti.

Somministrazione di test antigenici rapidi
Tra le altre misure, il decreto, inoltre, prevede, sino al 31 dicembre 2021, l’obbligo per le farmacie di
somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno specifici requisiti di legge. Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione. In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell’attività per una durata non superiore a cinque giorni.

Per ogni informazione e approfondimento vi invitiamo a scaricare gli allegati qui sotto:

Circolare Studio Cucchini 

Testo integrale Decreto Legge 127 del 21-09-2021 

FAQ di risposta

Fac-simile delega al controllo green pass

Fac-simile informativa al delegato