E’ stato pubblicato il Decreto in oggetto, di seguito le principali misure di Vostro interesse.

ART.1: Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kw è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, i cui costi per kw, calcolati sulla base della media del III trimestre 2022 hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al costo relativo allo stesso periodo del 2019.

Alle imprese è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per il gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici il cui costo, calcolato sulla base della media del III trimestre 2022 ha subito un incremento superiore al 30% rispetto al costo relativo allo stesso periodo del 2019.


Per fruire di tali crediti, ove l’impresa destinataria si rifornisca nel III trim.2022 di energia elettrica o di
gas naturale dallo stesso fornitore del III trimestre 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del
periodo per cui spetta il credito invia al proprio cliente, previa sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo e l’ammontare del credito d’imposta spettante.

Pertanto è necessario provvedere a fare la richiesta ai Vs fornitori


ART.2:
Alle imprese esercenti attività agricola, agromeccanica e servizi all’agricoltura, di cui al cod ATECO 1.61, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel IV trimestre 2022 (comprovato da fatture di acquisto).


ART.18:
Ai lavoratori dipendenti con retribuzione imponibile nel mese di novembre 2022 non superiore ad € 1.538,00 è riconosciuta un’indennità una tantum pari a € 150,00, tale indennità viene riconosciuta dal datore di lavoro previa dichiarazione del lavoratore di non esser titolare delle prestazioni di cui all’art 19 commi 1 e 16.

ART.19: L’indennità una tantum di € 150,00 spetta anche a pensionati con reddito 2021 non superiore a € 20.000,00; ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto; ai disoccupati anche agricoli; ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 del codice di procedura civile ed ai dottorandi che sono iscritti alla Gestione separata INPS. 

ART.20: L’indennità una tantum di € 150,00 è prevista anche per i lavoratori autonomi che abbiano percepito nel 2021 un reddito non superiore a € 20.000,00 e si aggiunge al bonus già previsto pari ad € 200,00 spettante ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1) siano già iscritti alle sopra indicate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del decretolegge 17 maggio 2022, n. 50, con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data;

2) aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del decretolegge 17 maggio 2022, n. 50, almeno un
versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del decretolegge 17 maggio 2022, n. 50. Per gli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti in qualità di coadiuvanti e coadiutori e lavoratori agricoli il requisito di cui al presente comma viene verificato sulla posizione del titolare;

3) non aver già percepito l’indennità una Tantum.

4) non essere titolari di pensione

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Circolare Studio C&P – DL AIUTI TER