Il Decreto Ristori è stato pubblicato in G.U. – D.L. 28/10/2020 n. 137, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Rubricato “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha l’obiettivo rifinanziare ed ampliare alcune delle risorse già stanziate con i precedenti provvedimenti in materia di ammortizzatori sociali, aiuti alle imprese, ai lavoratori autonomi e alle famiglie.
Di seguito riportiamo una sintesi delle nuove misure.
AMMORTIZZATORI SOCIALI
NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (articolo 12)
Il Decreto Ristori prevede ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integra-zione in deroga con causale Covid, utilizzabili tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2020, con la condizione che le 6 settimane sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il pacchetto del DL Agosto.
• I periodi precedentemente autorizzati ai sensi del DL Agosto, collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020, sono imputati alle nuove settimane e dunque sono, di fatto, persi.
• Per le 6 settimane è dovuto un contributo addizionale mensile, a seconda del raffronto tra fatturato aziendale del 1 semestre 2020 e del 1 semestre 2019, pari a:
- 18% della retribuzione globale persa per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato;
- 9% della retribuzione globale persa per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% ;
- nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 01/01/2019 e ai datori appartenenti ai settori interessati dalle limitazioni introdotte dal DPCM del 24/10/2020.
Ai fini dell’accesso il datore deve presentare all’INPS la domanda di concessione nel quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. In mancanza di autocertificazione si applica la maggior aliquota del contributo addizionale. L’Inps e l’Agenzia delle Entrate effettueranno le necessarie verifiche. Le domande di accesso devono essere inoltrate all’INPS a pena decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore è tenuto ad inviare all’Istituto i dati necessari per il paga-mento dell’integrazione salariale (modello SR41) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il pe-riodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (Articolo 12)
Il Decreto Ristori proroga al 31/01/2021 (precedentemente 31/12/2020) il divieto di porre in essere licenziamenti collettivi e individuali e restano sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020.
Il divieto inoltre non si applica:
– nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
– nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, con riconoscimento ai lavoratori della Naspi;
– nelle ipotesi di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.
– cambio di appalto nel caso di riassunzione dei dipendenti da parte dell’impresa subentrante avvenuta in forza di legge, per previsione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, di previsione del contratto di appalto;
Viene confermata la possibilità, per il datore di lavoro che nell’anno 2020 abbia proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, di revocare i licenziamenti purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale con causale Covid a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento.
ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE (articolo 12)
Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono le nuove 6 settimane di trattamenti covid e che abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui ai decreti precedenti, è riconosciuto uno sgravio contributivo per 4 settimane (oltre ai 4 mesi previsti dal DL Agosto) da utilizzare entro il 31 gennaio 2021, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020. L’importo dello sgravio deve essere riparametrato ed applicato su base mensile.
I datori di lavoro che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 3, del Decreto Agosto, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale.
Si ricorda che l’effettivo beneficio di tale agevolazione, in quanto qualificata “aiuto di Stato” è subordinato alla preventiva accettazione da parte della Commissione Europea.
SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEI SETTORI EOCNOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE (articolo 13)
I datori di lavoro che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato ed appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono quale attività prevalente una di quelle previste dai codici ATECO riportati nell’allegato 1 del Decreto in commento, possono beneficiare della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicura-zione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.
In particolare, i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Per visionare la tabella dei codici ATECO riportati nell’Allegato 1, scaricare la nostra circolare completa cliccando al seguente link:
Circolare Decreto “Ristori” materia del lavoro
MISURE DI SOSTEGNO AI LAVORATORI E ALLE FAMIGLIE
NUOVA INDENNITA’ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO (Articolo 15)
Viene nuovamente erogata l’indennità onnicomprensiva di 1.000 euro prevista dal DL Agosto alle seguenti catego-rie di lavoratori:
• stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali
• stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
• lavoratori intermittenti
• lavoratori autonomi occasionali
• incaricati alle vendite a domicilio
• lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
Le indennità non concorrono alla formazione del reddito a fini fiscali e sono erogate dall’INPS, previa domanda da presentare entro il 30 di novembre, non sono tra loro cumulabili ma sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.