Il Decreto-Legge del 25 maggio 2021, n. 73, rubricato “Decreto Sostegni Bis”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 ed è in vigore dal 26 maggio 2021.
Di seguito commentiamo le principali novità introdotte in materia fiscale.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – Art. 1
Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto) e, inoltre, hanno presentato istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni (art. 1, D.L. n. 41/2021), e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.
Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella misura del 100% del contributo già riconosciuto ai dal DL Sostegni ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. Può essere anche riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.
In alternativa, il decreto “Sostegni-bis” prevede un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva che nel 2019 (rectius, secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento) non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del DL Sostegni (art. 1, D.L. n. 41/2021), l’ammontare del contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del DL Sostegni (art. 1, D.L. n. 41/2021), l’ammontare del contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
- 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
- 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
L’importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000 ed è riconosciuto comunque per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Al fine di ottenere il contributo i soggetti interessati dovranno presentare la domanda esclusivamente in via telematica tramite una istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti.
Le modalità di effettuazione della NUOVA istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Una terza possibilità prevede la concessione di un contributo a favore di tutti i soggetti Iva (con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto) con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020 (rectius, in corso al 31/12/2020), rispetto a quello relativo al periodo d’imposta 2019 (rectius, in corso al 31/12/2019), in misura almeno pari ad una percentuale che però ad oggi è ancora da definire.
L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta (in corso al 31/12) 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta (in corso al 31/12) 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate in base ai vari provvedimenti succedutisi nel tempo (dal decreto rilancio in poi).
Anche in questo caso, sarà necessario presentare apposita istanza telematica, a condizione che la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta (in corso al 31 dicembre) 2020 venga presentata entro il 10 settembre 2021.
Il contributo non spetta ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di entrate in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all’art. 74 nonché ai soggetti di cui all’art. 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi.
FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE CHIUSE- Art. 2
Sono stati stanziati 100 milioni di euro per il sostegno alle attività economiche chiuse. La misura riguarda le attività per cui sia stata disposta la chiusura fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto, per almeno quattro mesi.
Il provvedimento attuativo del MiSE (da emanarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto) individuerà i soggetti beneficiari e le modalità di erogazione ma tenendo in considerazione anche l’eventuale ottenimento dei contributi a fondo perduto.
INCREMENTO RISORSE PER IL SOSTEGNO AI COMUNI A VOCAZIONE MONTANA- Art. 3
E’ stato incrementato il fondo di cui all’art. 2 del decreto SOSTEGNI, per la concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita beni o di servizi al pubblico svolti nei Comuni a vocazione montana.
ESTENSIONE E PROROGA DEL CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA- Art. 4
L’art. 4 del Decreto Sostegni-bis prevede la proroga dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021 del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il bonus spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
La fruizione del credito d’imposta deve avvenire nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
AGEVOLAZIONI TARI – Art. 6
Sconto TARI per le attività commerciali che sono state chiuse o che comunque hanno subito perdite di fatturato a causa delle misure restrittive.
Anche l’agevolazione sulla tassa sui rifiuti, come molte altre, per essere pienamente operativa necessita del relativo decreto decreto attuativo congiunto tra i Ministeri dell’Interno e dell’Economia.
Un ruolo fondamentale verrà giocato dai Comuni, che potranno scegliere di usare una parte delle proprie risorse del 2020 rimaste inutilizzate per l’applicazione dello sconto sulla TARI.
PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE – Art. 9
È stato differito al 30 giugno 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I pagamenti dovranno dunque essere effettuati entro il 31 luglio 2021.
MISURE PER L’ACCESSO AL CREDITO E LA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE – Titolo II
Garantire l’accesso al credito, sostenere la liquidità e incentivare la capitalizzazione delle imprese, attraverso l’estensione di misure in vigore e l’attuazione di nuovi interventi.
In particolare:
- rivista la copertura del Fondo Garanzia PMIe dell’ 13 del decreto Liquidità nelle modalità che seguono:
- per i finanziamenti attualmente in esserela copertura del Fondo PMI resta al 100 per cento per prestiti fino a 000 euro e al 90 per cento per quelli di importo superiore anche in caso di allungamento della durata fino a dieci anni;
- per i finanziamenti richiesti dopo il 30 giugno, quindi a partire dal 1° luglio, è prevista la riduzione della garanzia in caso di allungamento della durata del debito oltre i sei anni, che dall’originario 100 per cento passa al 90 per cento se i prestiti sono al di sotto dei 30.000 euro e all’80 per centose superiori;
- viene introdotta una garanzia pubblica di portafoglio a sostegno dei crediti a medio lungo termine in favore progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimentoproposti da imprese che abbiano non più di 500 dipendenti.
- Per garantire l’accesso al credito, supportare la liquidità e incentivare la capitalizzazione delle imprese il Decreto Sostegni bis proroga la moratoria dei finanziamenti fino al 31 dicembre 2021, applicata alla quota capitale delle esposizioni oggetto di sospensione. Le imprese che beneficiano della moratoria dei finanziamenti per le PMI, entro il termine del 15 giugno 2021, potranno infatti presentare domanda al soggetto finanziatore per beneficiare della sospensione sino alla fine dell’anno in corso.
- Viene estesa anche ai soggetti con ricavi pari o superiori a 5 milioni di eurola facoltà di utilizzo in compensazione del credito d’imposta su beni materiali ordinari in unica soluzione.
CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – Art. 32
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (se in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019) spetta un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO CONTRIBUTI DEI SOGGETTI ISCRITTI ALLE CASSE AUTONOME SPECIALI DEGLI ARTIGIANI E DEGLI ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI – Art. 47
Il versamento delle somme 2021 dei contributi previdenziali dovuti con scadenza 17/05/2021 posso essere pagati entro il 20/08/2021 senza alcuna maggiorazione..
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Testo circolare di Studio in PDF
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