Il Decreto-Legge del 22 marzo 2021, n. 41, rubricato “Decreto Sostegni”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 ed è in vigore dal 23 marzo 2021.

Di seguito commentiamo le principali novità introdotte in materia fiscale.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI – Art. 1

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto (non imponibile ai fini delle imposte) a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposte antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi.

Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra.

Per quello che riguarda la platea degli aventi diritto, nella relazione illustrativa al decreto viene chiarito che “tra i soggetti indicati al comma 1 rientrano quali possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste della disposizione anche gli enti non commerciali compresi anche il terzo settore degli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione allo svolgimento di attività commerciali”.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.00 euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione euro e fino a 5 milione euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milione euro e fino a 10 milione euro;

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media mensile, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

L’importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000 ed è riconosciuto comunque per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Al fine di ottenere il contributo i soggetti interessati dovranno presentare la domanda esclusivamente in via telematica tramite una istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti.

Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

ATTENZIONE

Il contributo non spetta ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di entrate in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all’art. 74 nonché ai soggetti di cui all’art. 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi.

MISURE A SOSTEGNO AI COMUNI MONTANI- Art. 2

Ferme restando le misure di sostegno già previste è istituito un fondo destinato alle Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, per la concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita beni o di servizi al pubblico svolti nei Comuni a vocazione montana.

Le regioni e le province autonome entro 30 gg dal decreto destinano le risorse assegnando:

  • una quota non inferiore al 70% ai Comuni in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell’anno 2019
  • la restante quota a tutti i comuni nel medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i comuni di cui alla lettera a, per la distribuzione proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019 nonché ai maestri di sci iscritti in uno degli appositi albi professionali regionali o provinciali alla data del 14/02/2021.

Il contributo di cui al presente articolo lettera b non è cumulabile con l’indennità prevista all’art.10.

FONDO AUTONOMI E PROFESSIONISTI – Art. 3

E’ stato fatto uno stanziamento ulteriore per il fondo destinato all’esonero contributivo di autonomi e professionisti per l’anno 2021 introdotto a dicembre con la Legge di Bilancio. Potranno accedervi solo per le partite IVA che nel 2019 hanno percepito un reddito complessivo fino a 50.000 euro e che, nel 2020, hanno registrato un calo di fatturato o corrispettivi pari almeno al 33% rispetto all’anno precedente.

L’efficacia delle suddette disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE E ANNULLAMENTO DEI CARICHI – Art.4

E’ prorogato al 30 aprile il periodo di sospensione delle attività di riscossione.

Le rate dovute a seguito di definizione agevolata di cui agli art.3 e 5 del decreto legge 119 del 23 ottobre 2018, sospese dai precedenti provvedimenti, vanno saldate rispettivamente

  • entro il 31 luglio 2021 quelle scadenti nel 2020
  • entro il 30 novembre 2021 quelle in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio ed il 31 luglio 2021.

Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000,00 euro comprensivo di capitale, interessi e sanzioni risultanti da singoli carichi affidati all’agenzia della riscossione dal 01/01/2020 al 31/12/2010 a condizione che il reddito dichiarato per il 2019 sia inferiore a € 30.000,00.

ULTERIORI INTERVENTI FISCALI DI AGEVOLAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE CONNESSI ALL’EMERGENZA COVID-19 – Art.5

Per le somme dovute a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni ai soggetti che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno 2019 (come risultante dalle Dichiarazioni IVA) è data la possibilità di definirle con il solo pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

L’Agenzia delle entrate individuerà i soggetti che ne hanno diritto e manderà unitamente al controllo automatizzato anche la proposta di definizione con l’importo ridotto. In caso di pagato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, si applicheranno le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

I termini di accertamento e di notifica per le dichiarazioni presentate nel 2019 sono prorogati di un anno.

RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE E DELLA TARIFFA SPECIALE DEL CANONE RAI – Art.6

Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”, nel limite massimo delle risorse stanziate dal decreto.

Per l’anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico il canone RAI è ridotto del 30% ed è assegnata all’Agenzia delle Entrate la somma di 25 milioni di euro al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 30% dell’eventuale versamento del canone intervenuto antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto (credito d’imposta che non concorrerà alla formazione del reddito imponibile).

FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – Art.26

Per il 2021 è istituito un Fondo da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Bolzano e Trento da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale e di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

ULTERIORI MISURE URGENTI E DISPOSIZIONI DI PROROGA – Art.30

E’ prorogato al 30 giugno 2021 l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui al comma 816 dell’articolo 1 Legge 27 dicembre 2019 nr.160

Fino al 31 dicembre 2021 le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamente delle superfici già concesse vanno presentate in via telematica allegando la sola planimetria e senza applicazione dell’imposta di bollo.

Ai fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID 19 fino al 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purchè funzionali alle attività, non e’ subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42

MISURE DI SOSTEGNO AL SISTEMA DELLE FIERE – Art.38

E’ istituito un Fondo per l’anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi.

Con decreto del Ministero del Turismo, da adottare entro 30 giorni dal presente decreto, saranno stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse tenendo conto dell’impatto economico negativo nel settore.

Per scaricare la circolare in formato PDF clicca nel link qui sotto:

Circolare Decreto Sostegni