Il Decreto-Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, rubricato “Decreto Sostegni-Ter”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 ed è in vigore dal 27 gennaio 2022.
Di seguito commentiamo le principali novità introdotte in materia fiscale.
FONDO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ ECON. DI COMMERCIO AL DETTAGLIO- ART. 2
Viene istituito un fondo finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici Ateco: 47.19, 47.30, 47.43 e tutte le categorie dei gruppi 47.5 e 47,6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
È a tal proposito espressamente previsto che, per poter beneficiare degli aiuti, le imprese:
• devono presentare un ammontare di ricavi 2019 non superiore a 2 milioni di euro,
• devono aver subito una riduzione del fatturato (inteso questa volta come ricavi ex articolo 85 Tuir) nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019;
• avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;
• non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
• non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, salvo le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
• non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Il contributo sarà calcolato, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo, applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:
1. 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro;
2. 50%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
3. 40%, per i soggetti con ricavi relativi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.
Un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico indicherà i termini e le modalità di presentazione dell’apposita istanza.
Qualora la dotazione finanziaria stanziata non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero dello sviluppo economico provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.
CONTRIBUTI PER I SETTORI DEL WEDDING, DELL’INTRATTENIMENTO, DELL’HORECA E ALTRI SETTORI IN DIFFICOLTÀ –ART. 3
Pur essendo ancora atteso il decreto attuativo riguardante il contributo a fondo perduto per i settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA, il legislatore è nuovamente intervenuto, stanziando 40 milioni di euro da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, in via prevalente, una delle attività identificate dai seguenti codici Ateco: 96.09.05 (Organizzazione di feste e cerimonie), 56.10 (Ristoranti e attività di ristorazione mobile), 56.21 (Fornitura di pasti preparati – catering per eventi), 56.30 (Bar e altri esercizi simili senza cucina), 93.11.2 (Gestione di impianti sportivi).
Per l’accesso ai ristori è richiesto, al momento, il seguente requisito:
• riduzione del fatturato non inferiore al 40 per cento rispetto al fatturato del 2019; per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, la riduzione del fatturato è rapportata al periodo di attività del 2020 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2021;
eventuali altri requisiti potrebbero essere introdotti con il decreto attuativo.
CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI PER LE IMPRESE TURISTICHE – ART. 5
Il credito d’imposta locazioni viene riconosciuto alle imprese del settore turistico anche in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Per usufruire del credito d’imposta è necessario aver registrato per ciascuna mensilità di riferimento una riduzione di fatturato o corrispettivi pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
UTENZE CON POTENZA DISPONIBILE PARI O SUPERIORE A 16,5 KW – ART. 15
Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall’articolo 1 comma 504 della L. n. 234/2021, l’ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1 gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
BLOCCO ALLE SUCCESSIVE CESSIONI DEI CREDITI D’IMPOSTA – ART. 28
Nell’ambito di tutte le detrazioni edilizie per le quali è concessa l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, viene prevista la possibilità di effettuare una sola cessione (oltre lo sconto), escludendo quindi tutte le successive cessioni.
Pertanto, dal 27 gennaio:
• in caso di sconto in fattura, il fornitore può cedere il credito a qualsiasi soggetto, che, però, successivamente, non può cederlo nuovamente,
• in caso di cessione del credito, non è ammessa facoltà di successiva cessione.
Viene esclusa la facoltà di successiva cessione anche per i seguenti crediti d’imposta:
• credito d’imposta per botteghe e negozi;
• credito d’imposta per i canoni di locazione;
• credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
• credito d’imposta per sanificazione.I crediti che, alla data del 07.02.2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui agli articoli 121 e 122 D.L. 34/2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti.