Il Decreto Ristori BIS è stato pubblicato in G.U. – D.L. 09/11/2020 n. 149, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Rubricato “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha l’obiettivo ri-finanziare ed ampliare alcune delle risorse già stanziate con i precedenti provvedimenti in materia di ammortizzatori sociali, aiuti alle imprese, ai lavoratori autonomi e alle famiglie.
Di seguito riportiamo una sintesi delle nuove misure.
AMMORTIZZATORI SOCIALI
MISURE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE (articolo 12)
AMPLIATA LA PLATEA DEI LAVORATORI BENEFICIARI
La prima modifica apportate dal decreto-legge Ristori BIS riguarda la platea dei lavoratori destinatari dei trattamenti d’integrazione salariale. Viene previsto il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale disposti dal DL Ristori (art. 12, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137) anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge Ristori bis, ossia il 9 novembre 2020.
VERSAMENTI
SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER I DATORI DI LAVORO PRIVATI CON SEDE OPERATIVA NEI TERRITORI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE (articolo 11)
E’ stabilita la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive (art. 13, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), appartenenti ai settori di seguito individuati (art. 11, D.L. 09 novembre 2020, n. 149).
La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
E’ altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute (art. 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020; art. 30, D.L. 09 novembre 2020, n. 149), appartenenti ai settori individuati come da nostra circolare.
CODICI ATECO DELL’ALLEGATO 1:
493210 – Trasporto con taxi;
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente;
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi urbano o sub-urbano;
522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA;
551000 – Alberghi;
552010 – Villaggi turistici;
552020 – Ostelli della gioventù;
552030 – Rifugi di montagna;
552040 – Colonie marine e montane;
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;
561011 – Ristorazione con somministrazione;
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
561030 – Gelaterie e pasticcerie;
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti;
561042 – Ristorazione ambulante;
561050 – Ristorazione su treni e navi;
562100 – Catering per eventi, banqueting;
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina;
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi;
591400 – Attività di proiezione cinematografica;
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport;
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi;
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento;
799019 – Altri servizi di prenotazione e attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca;
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici;
823000 – Organizzazione di convegni e fiere;
855209 – Altra formazione culturale;
900101 – Attività nel campo della recitazione;
900109 – Altre rappresentazioni artistiche;
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie;
900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche;
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo);
931110 – Gestione di stadi;
931120 – Gestione di piscine;
931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti;
931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca;
931200 – Attività di club sportivi;
931300 – Gestione di palestre;
931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;
931999 – Altre attività sportive nca;
932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici;
932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili;
932930 – Sale giochi e biliardi;
932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca;
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby;
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca;
960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali);
960420 – Stabilimenti termali;
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie;
493909 – Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca;
503000 – Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari);
619020 – Posto telefonico pubblico ed Internet Point;
742011 – Attività di fotoreporter;
742019 – Altre attività di riprese fotografiche;
855100 – Corsi sportivi e ricreativi;
855201 – Corsi di danza;
920002 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
960110 – Attività delle lavanderie industriali;
477835 – Commercio al dettaglio di bomboniere;
522130 – Gestione di stazioni per autobus;
931992 – Attività delle guide alpine;
743000 – Traduzione e interpretariato;
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
910100 – Attività di biblioteche ed archivi;
910200 – Attività di musei;
910300 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
910400 – Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali;
205102 – Fabbricazione di articoli esplosivi.
E’ altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute (art. 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020; art. 30, D.L. 09 novembre 2020, n. 149), appartenenti ai settori appresso individuati:
CODICI ATECO DELL’ALLEGATO 2:
47.19.10 – Grandi magazzini;
47.19.90 – Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari;
47.51.10 – Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa;
47.51.20 – Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria;
47.53.11 – Commercio al dettaglio di tende e tendine;
47.53.12 – Commercio al dettaglio di tappeti;
47.53.20 – Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum);
47.54.00 – Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati;
47.64.20 – Commercio al dettaglio di natanti e accessori;
47.78.34 – Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori;
47.59.10 – Commercio al dettaglio di mobili per la casa;
47.59.20 – Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame;
47.59.40 – Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico;
47.59.60 – Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti;
47.59.91 – Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico;
47.59.99 – Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca;
47.63.00 – Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati;
47.71.10 – Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
47.71.40 – Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle;
47.71.50 – Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
47.72.20 – Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio;
47.77.00 – Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria;
47.78.10 – Commercio al dettaglio di mobili per ufficio;
47.78.31 – Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte);
47.78.32 – Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato;
47.78.33 – Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi;
47.78.35 – Commercio al dettaglio di bomboniere;
47.78.36 – Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria);
47.78.37 – Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti;
47.78.50 – Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari;
47.78.91 – Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo;
47.78.92 – Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone);
47.78.94 – Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop);
47.78.99 – Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca;
47.79.10 – Commercio al dettaglio di libri di seconda mano;
47.79.20 – Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato;
47.79.30 – Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati;
47.79.40 – Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet);
47.81.01 – Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli;
47.81.02 – Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici;
47.81.03 – Commercio al dettaglio ambulante di carne;
47.81.09 -Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca;
47.82.01 – Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento;
47.82.02 – Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie;
47.89.01 – Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
47.89.02 – Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio;
47.89.03 – Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso;
47.89.04 – Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria;
47.89.05 – Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico;
47.89.09 – Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca;
47.99.10 – Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta);
96.02.02 – Servizi degli istituti di bellezza;
96.02.03 – Servizi di manicure e pedicure;
96.09.02 – Attività di tatuaggio e piercing;
96.09.03 – Agenzie matrimoniali e d’incontro;
96.09.04 – Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari);
96.09.09 – Altre attività di servizi per la persona nca.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,
- in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
I benefici in parola articolo sono attribuiti in coerenza della normativa vigente dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI (ART. 7)
La disposizione del Decreto Ristori-Bis stabilisce la sospensione dei termini di alcuni versamenti tributari, che scadono nel mese di Novembre 2020, in favore delle imprese e professionisti interessati dalle restrizioni conseguenti alle ulteriori misure di contenimento del Covid-19 adottate con Dpcm 3 novembre 2020. In particolare, sono sospesi:
- i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
- i versamenti relativi all’IVA.
Possono beneficiare della sospensione:
- a) i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- b) i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (Zona Arancione e Zona Rossa);
- c) i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del Decreto Ristori-Bis, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zona Rossa);
- d) i soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zona Rossa).
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
– in un’unica soluzione entro il 16/03/2021, o in alternativa
– mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/03/2021.
Elenco attività economiche di cui al punto a)
– Attività dei parchi tematici e di divertimento (con esclusione dei luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative per bambini e ragazzi, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con ausilio di operatori cui affidarli in custodia, a condizioni che siano stati adottati gli appositi protocolli di sicurezza);
– Attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali (con esclusione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
– Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
– Attività degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
– Attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
– Attività di convegni, congressi e altri eventi (ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza);
– Attività di mostre e servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
– Attività negli impianti nei comprensori sciistici
Elenco attività economiche di cui al punto c):
CODICE ATECO – DESCRIZIONE
47.19.10 Grandi magazzini
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca
MISURE DI SOSTEGNO AI LAVORATORI E ALLE FAMIGLIE
CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI IN CASO DI SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (Articolo 13)
Viene prevista la possibilità di richiedere un CONGEDO STRAORDINARIO ai lavoratori dipendenti in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado, nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse).
Il congedo è fruibile solo nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (smart working), ed e’ riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori (lavoratori dipendenti) di alunni delle suddette scuole per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza. Per i periodi di astensione è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione.
Il congedo è riconosciuto con le medesime modalità anche ai genitori di figli con disabilità grave, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati presso centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura dai precedenti DPCM.
Saranno necessari sul punto chiarimenti dell’INPS in merito alla cumulabilità con l’altro congedo straordinario, riconosciuto dal Decreto Agosto, per la quarantena o per sospensione dell’attività didattica in presenza dei figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni , come modificato dall’art. 22 del Decreto Ristori ( DL 28 ottobre 2020, n. 137).
BONUS BABY-SITTING (Articolo 14)
A partire dalla data di pubblicazione del DL Ristori-bis, e nelle sole zone ad alto rischio ( cd. Zone rosse ), i lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione Separata ex L.335/95 o alle gestioni speciali dell’INPS (Artigiani, Commercianti, Agricoli) genitori di figli frequentanti scuole secondarie di primo grado hanno diritto a fruire di uno o più bonus baby sitter nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza disposta dall’ultimo DPCM del 24 Ottobre e del 3 Novembre.
Il bonus, erogato mediante libretto famiglia, può essere fruito anche dai genitori con figli affetti in situazione di gravità accertata.
Il bonus è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa possa essere svolta in modalità agile (smart working) ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari ed è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido d cui all’art. 1 c 355 della L. 232/2016.
Per scaricare la Circolare in formato PDF clicca nel link qui sotto: