Il Decreto-Legge del 09 novembre 2020, n. 149, rubricato “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 09 novembre 2020 ed è in vigore dal 09 novembre 2020.

Di seguito commentiamo le principali novità introdotte in materia fiscale.

RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGGE 28 OTTOBRE 2020 N. 137 (DECRETO RISTORO) DA DESTINARE AGLI OPERATORI IVA DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE E NUOVO CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI OPERATORI DEI CENTRO COMMERCIALI – Art. 1

A fronte dell’aggravarsi dell’emergenza Covid-19 nel nostro paese, che ha comportato misure restrittive totali e parziali per molteplici attività, il Decreto Ristori-bis ha ampliato la platea degli imprenditori ammessi al contributo a fondo perduto.

Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 – gelaterie e pasticcerie, 561041 – gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000 – Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, il contributo a fondo perduto è aumentato di un ulteriore 50%.

Il contributo è riconosciuto nell’anno 2021 anche agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle misure restrittive. Per quelle attività prevalenti svolte all’interno dei centri commerciali e rientranti nel precedente elenco, il contributo è determinato entro il 30% della percentuale prevista. Se l’attività esercitata non dovesse rientrare tra quelle ammesse ai ristori, in tal caso il contributo è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa.

ATTENZIONE

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Le disposizioni in commento si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19“, e successive modifiche”.

Resta ferma la condizione dal calo del fatturato, per cui l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 a quello di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito ai soggetti riportati nell’Allegato 1 al DL 137/2020 che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

 

NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI, PER I SERVIZI ALLA PERSONA E PER LE AGENZIE MATRIMONIALI – Art. 2

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, è riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una delle attività riportate nella seguente tabella e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020 ed è calcolato secondo i criteri previsti all’art. 1 del primo Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020).

Per vedere la tabella 2 dei codici ATECO contenuta nel testo integrale del Decreto “Ristori Bis” cliccando nel link qui sotto:

Testo ufficiale Decreto Ristori BIS

 

ESTENSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA PER LE IMPRESE INTERESSATE DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE DEL DECRETO  DEL 03 NOVEMBRE 2020 – Art. 4

Ai sensi dell’art. 8, D.L. n. 137/2020, per le imprese, la cui attività, a causa dell’evolversi della situazione epidemiologica, è stata sospesa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
La disposizione è volta a corrispondere un sostegno alle categorie che potrebbero essere colpite dalle restrizioni imposte a determinate attività commerciali, a seguito delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

A tal fine, viene riproposta la misura recata dall’art. 28 del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per i soli soggetti che operano nelle attività economiche interessate dalle restrizioni e senza prevedere alcun requisito di accesso in funzione del volume dei ricavi.

Le condizioni di accesso all’agevolazione sono:

– calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;

– nessuna limitazione sul volume dei ricavi per i soggetti che operano nei settori economici interessati dalla misura.
Il credito d’imposta previsto dalla norma spetta nella misura del:

– 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo;

– 30% dei canoni per affitto d’azienda.

Per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate ai sensi dell’ultimo DPCM del 3 novembre 2020 viene esteso quanto previsto dal citato art. 8 del primo decreto Ristori, prevedendo un credito d’imposta cedibile al proprietario dell’immobile locato pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Per vedere la tabella 2 dei codici ATECO contenuta nel testo integrale del Decreto “Ristori Bis” cliccando nel link qui sotto:

Testo ufficiale Decreto Ristori BIS

 

CANCELLAZIONE DELLA RATA IMU PER IL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE, GESTORE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE, UBICATE NELLE AREE DI MASSIMA GRAVITA’ E DA UN LIVELLO DI RISCHIO ELEVATO – Art. 5

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nella seguente tabella, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute.

Per vedere la tabella 2 dei codici ATECO contenuta nel testo integrale del Decreto “Ristori Bis” cliccando nel link qui sotto:

Testo ufficiale Decreto Ristori BIS

  

PROROGA ACCONTO DI NOVEMBRE SOGGETTI ISA – Art. 6

Si ricorda che il Decreto Rilancio (art. 98) ha disposto la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, in favore dei soggetti ISA.

Si tratta, in particolare, dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, inclusi anche:

– soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA;

– soggetti che adottano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;

– soggetti che applicano il regime forfetario;

– soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale, aventi i requisiti suindicati.

Tuttavia, si applica limitatamente ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La disposizione contenuta nel Decreto Ristori-Bis elimina quest’ultima condizione in favore dei medesimi soggetti ISA interessati dalle ulteriori restrizioni stabilite con il DPCM 3 novembre 2020. In particolare:

– soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zona Rossa), operanti nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 del medesimo Decreto Ristori-Bis;

– soggetti operanti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (Zona Arancione), esercenti l’attività di gestione di ristoranti.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI – Art. 7

La disposizione del Decreto Ristori-Bis stabilisce la sospensione dei termini di alcuni versamenti tributari, che scadono nel mese di Novembre 2020, in favore delle imprese e professionisti interessati dalle restrizioni conseguenti alle ulteriori misure di contenimento del Covid-19 adottate con Dpcm 3 novembre 2020. In particolare, sono sospesi:

– i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;

– i versamenti relativi all’IVA.

Possono beneficiare della sospensione:

  1. a) i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  2. b) i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (Zona Arancione e Zona Rossa);
  3. c) i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del Decreto Ristori-Bis (Vedere tabella 2 dei codici ateco), aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zona Rossa);
  4. d) i soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zona Rossa).

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

– in un’unica soluzione entro il 16/03/2021,

o in alternativa

– mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/03/2021.

Elenco attività economiche di cui al punto a):

– Attività dei parchi tematici e di divertimento (con esclusione dei luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative per bambini e ragazzi, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con ausilio di operatori cui affidarli in custodia, a condizioni che siano stati adottati gli appositi protocolli di sicurezza);

– Attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali (con esclusione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

– Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;

– Attività degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;

– Attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;

– Attività di convegni, congressi e altri eventi (ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza);

– Attività di mostre e servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

– Attività negli impianti nei comprensori sciistici