Sono stati pubblicati nella G.U. n. 185 del 9 agosto 2022 e n. 176 del 29 luglio 2022 rispettivamente i seguenti decreti:

  • Decreto-Legge del 9 agosto 2022, n. 115, cosiddetto “Decreto Aiuti-bis”, in vigore dal 10 agosto;

  • Decreto-Legge del 27 giugno 2022, n. 104, cosiddetto “Decreto Trasparenza”, in vigore dal 13 agosto 2022.

Di seguito riportiamo le principali novità in materia di lavoro e previdenza.

TAGLIO DEL CUNEO FISCALE

Il “Decreto Aiuti-bis” introduce un taglio aggiuntivo del cuneo contributivo destinato ai lavoratori con retribuzione imponibile fino a 35.000 euro l’anno; la misura si affianca al vigente esonero contributivo dello 0,8%, prevede un aumento del 1,2% per arrivare al 2% e produrrà i suoi effetti retroattivamente a partire da luglio.

BONUS 200 EURO

E’ stato esteso il bonus 200 euro anche ai lavoratori fino ad ora rimasti esclusi:

  • Ai lavoratori che, pur percependo un reddito inferiore ai 35.000 euro, nei primi sei mesi dell’anno non hanno beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8%, in quanto interessati da eventi coperti solo figurativamente dall’INPS.

A questi lavoratori l’indennità è riconosciuta in via automatica, sulla base di un’autodichiarazione, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre;

  • Ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS o ad altri enti di previdenza obbligatoria, che abbiano partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro il 18 maggio 2022, ed un reddito inferiore ai 35.000 euro nel 2021.

Per la richiesta del bonus va presentata la domanda dal beneficiario all’INPS o ad altro ente di previdenza.

WELFARE AZIENDALE

Esclusivamente per l’anno 2022, non concorreranno alla formazione del reddito il valore di beni ceduti e servizi prestati ai lavoratori dipendenti fino al limite di 600 euro, anziché 258,23 euro.

Inoltre, in parallelo entrano tra le somme agevolate anche i rimborsi erogati dai datori di lavoro per il pagamento delle bollette.

Le utenze di acqua, luce e gas entrano quindi nel novero dei costi che l’azienda potrà scegliere di rimborsare ai lavoratori dipendenti.

Un “bonus energia aziendale” che non godrà tuttavia di un limite autonomo, ma rientrerà nel calcolo del limite dei 600 euro (a differenza di quanto previsto per il bonus benzina di 200 euro, il quale è cumulabile).

DECRETO TRASPARENZA:

Il “Decreto Trasparenza” introduce le nuove informazioni obbligatorie da fornire ai lavoratori circa gli elementi essenziali del rapporto di lavoro e le condizioni in cui si espletano le prestazioni lavorative, nonché in merito alle tutele spettanti ai lavoratori.

A CHI E’ RIVOLTO

Le informazioni devono essere rese ai seguenti lavoratori:

  • lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o a tempo parziale;

  • lavoratori agricoli assunti con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o a tempo parziale;

  • lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, salva la disciplina speciale;

  • lavoratori domestici (ad eccezione degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 104/2022);

  • lavoratori occupati con tipologie di contratto individuale “non standard”:

  1. contratto di lavoro somministrato

  2. contratto di lavoro intermittente

  3. contratto di collaborazione continuativa etero-organizzata

  4. contratto di collaborazione coordinata e continuativa

  5. contratto di prestazione occasionale;

  • ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

  • ai lavoratori dipendenti degli enti pubblici economici.

Gli obblighi informativi non si applicano, invece, ai:

  • lavoratori con rapporto di lavoro autonomo occasionale, d’opera o professionale;

  • lavoratori sportivi con rapporto di lavoro autonomo non in forma di collaborazione coordinata e continuativa;

  • lavoratori subordinati con lavoro minimo;

  • lavoratori autonomi con rapporto di agenzia o di rappresentanza commerciale;

  • familiari lavoratori che collaborano nell’impresa del familiare titolare della stessa.

INFORMAZIONI

Il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori le seguenti informazioni:

  1. identità delle parti, compresa quella dei co-datori in caso di codatorialità;

  2. luogo di lavoro, se manca un luogo fisso o predominante, informazione sulla circostanza che il lavoratore è occupato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;

  3. sede o domicilio del datore di lavoro;

  4. inquadramento, livello e qualifica;

  5. data di inizio del rapporto di lavoro;

  6. tipologia e durata del rapporto di lavoro;

  7. identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena nota (per i lavoratori dipendenti da agenzie di somministrazione di lavoro);

  8. durata del periodo di prova (se previsto);

  9. diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro (se prevista);

  10. durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore in alternativa, se ciò non può essere indicato, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;

  11. procedura, forma e termini del preavviso per il recesso, del datore di lavoro o del lavoratore;

  12. importo iniziale della retribuzione o comunque del compenso, relativi elementi costitutivi, con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;

  13. programmazione dell’orario normale di lavoro ed eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, eventuali condizioni per i cambiamenti di turno (se il contratto prevede un’organizzazione dell’orario in tutto o in gran parte prevedibile);

  14. variabilità della programmazione del lavoro, ammontare minimo delle ore retribuite garantite e retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite; ore e giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative; periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia pattuito e consentito dalla tipologia contrattuale, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico (se il rapporto di lavoro non prevede un orario normale di lavoro programmato, perché caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente non prevedibili);

  15. contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;

  16. enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro;

  17. modalità di esecuzione della prestazione.

MODALITA’

Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente le informazioni in formato cartaceo oppure in modalità elettronica o telematica.

In ogni caso le informazioni devono essere conservate e rese accessibili al lavoratore a cura del datore di lavoro che deve conservare la prova dell’avvenuta trasmissione o ricezione per cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Gli obblighi di informazione possono essere assolti mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, in via alternativa:

  1. del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto, della lettera di assunzione o della dichiarazione di assunzione;

  2. della copia della comunicazione preventiva obbligatoria telematica di instaurazione del rapporto di lavoro.

Per le informazioni non contenute nel documento consegnato al lavoratore, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicarle per iscritto entro 7 giorni dall’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa.

Se il rapporto di lavoro viene a cessare prima di un mese dall’inizio, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore una dichiarazione scritta contenente tutte le informazioni non ancora fornite.

N.B. in rosso le nuove informazioni obbligatorie che verranno inserite in apposita informativa ad integrazione del contratto già predisposto dallo Studio.

Si raccomanda la consegna del contratto al lavoratore prima dell’inizio del rapporto di lavoro.