Sono stati pubblicati nella G.U. n. 115 del 21 settembre 2022 e n. 223 del 23 settembre 2022, rispettivamente:

  • la Legge 21 settembre 2022, n. 142, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, cosiddetto “Decreto Aiuti-bis”;
  • Decreto-Legge del 23 settembre 2022, n. 144, cosiddetto “Decreto Aiuti-ter”, in vigore dal 24 settembre 2022

È stata inoltre pubblicata la Circolare INPS n° 102 del 19 settembre 2022, che riprende l’articolo 1, comma 37 della Legge di Bilancio 2022.

Di seguito riportiamo le principali novità in materia di lavoro e previdenza.

 

DECRETO AIUTI-BIS:  NOVITA’

  • Ricordiamo, come da precedente circolare, che dal 1 luglio al 31 dicembre, la riduzione della trattenuta per la pensione pagata dai lavoratori in busta paga passa (dallo 0,8%) al 2%.
  • È stato prorogato lo smart working fino al 31 dicembre 2022 per: lavoratori fragili D.M. 4 febbraio 2022, genitori under 14, lavoratori agili ordinari L. n. 81/2017, lavoratori dipendenti del settore privato.  È prevista la possibilità di gestire lo smart working anche senza accordo e con comunicazione semplificata.

  

CIRCOLARE N. 102 DEL 19/09/2022 – SGRAVIO INPS PER MADRI LAVORATRICI

E’ previsto uno sgravio del 50%, per le lavoratrici madri, della durata di un anno a partire dal rientro dal congedo di maternità:

  • si applica sulla quota di contributi a carico delle lavoratrici;
  • non assume la natura di incentivo all’assunzione;
  • deve essere richiesto dai datori di lavoro, inoltrando all’INPS l’apposita istanza;
  • è cumulabile con l’esonero del 2%.

 

DECRETO AIUTI-TER:  BONUS 150 EURO

Lavoratori dipendenti

I lavoratori dipendenti, esclusi quelli domestici, aventi una retribuzione imponibile nel mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro riceveranno direttamente dal datore di lavoro, in detto mese, un importo pari a 150 euro, non soggetto ad IRPEF e non pignorabile.

Unica condizione è che non percepiscano da altri datori la della stessa indennità ed in tal senso dovranno produrre una dichiarazione di responsabilità.

Viene inoltre precisato che l’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi che danno diritto alla contribuzione figurativa integrale da parte dell’INPS.

Il datore di lavoro compenserà l’importo corrisposto con i contributi dovuti all’INPS tramite modello F24.

Pensionati

Ai pensionati verrà erogato nel mese di novembre l’importo di 150 euro ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici, a condizione che il loro reddito imponibile ai fini IRPEF non superi i 20.000 euro e siano residenti in Italia.

Se i suddetti trattamenti non sono erogati dall’INPS sarà individuato dal Casellario centrale delle pensioni l’Ente deputato al pagamento dell’indennità e che sarà successivamente rimborsato dall’INPS.

Non entrano nel computo del reddito imponibile i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Percettori di altri redditi

L’INPS erogherà nel mese di novembre l’indennità di 150 euro ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 32 comma 8 del D.L. n. 50/2022 che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del decreto aiuti-ter.

L’indennità sarà erogata direttamente nel mese di novembre anche ai percettori di NASPI e di disoccupazione agricola nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022 e che sono iscritti alla Gestione separata.

Entrano nel diritto, a particolari condizioni, i lavoratori stagionali, i lavoratori di competenza INPS e Sport e Salute, i lavoratori dello spettacolo e i nuclei familiari titolari del reddito di cittadinanza.

Autonomi e professionisti

Viene riproposta anche l’indennità una tantum prevista dal decreto di cui all’art. 33 del D.L. n. 50/2022 che è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, gli interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

 

Per qualsiasi chiarimento lo Studio rimane a disposizione.