Nella G.U. n. 303 del 30/12/2023 è stata pubblicata la Legge n. 213/2023 (cd. “Legge di Bilancio 2024), in vigore dal 01/01/2024, contenente numerose novità di natura fiscale.
Ne riportiamo le principali, di vostro interesse:
NOVITÀ SULLA FISCALITÀ IMMOBILIARE
SUPERBONUS 110% E TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE
Art. 1 commi da 64 a 66 L. 213/2023 – La norma interviene in modifica agli artt. 67 e 68 del Tuir introducendo la tassazione per le plusvalenze realizzate a seguito di cessione di immobili oggetto di interventi per cui si sia usufruito del cd. Superbonus 110%.
Entra in vigore con le cessioni di immobili effettuate dal 1/1/2024.
TASSAZIONE DELLE LOCAZIONI BREVI – ISTITUZIONE C.I.N.
Art. 1 comma 63 L. 213/2023 – La norma interviene, in modifica dell’art. 4 del D.L. 50/2017, sull’imposizione della cd. “locazioni brevi”:
· aumentando l’aliquota della cedolare secca dal 21% al 26%;
· consentendo l’applicazione della cedolare nella misura del 21% ad “una sola unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi”;
Va osservato che l’opzione per la riduzione va esercitata per singolo immobile e, in assenza di altre indicazioni normative o interpretative, per l’intero periodo di imposta mentre l’opzione per il regime della cedolare secca va effettuato per ogni contratto.
INCREMENTO ALIQUOTA IVIE
Art. 1, comma 91 L. 213/2023 Con effetto dall’ 1/1/2024 l’aliquota Ivie sugli immobili posseduti all’estero aumenta dallo 0,76% all’1,06%.
MANCATA PROROGA ESENZIONE IRPEF TERRENI DI COLTIVATORI DIRETTI E IAP
Al momento non è stata prorogata l’esenzione Irpef del reddito dominicale ed agrario dei terreni posseduti da Coltivatori Diretti o Imprenditori Agricoli Professionali, così come l’esenzione del reddito agrario per i terreni condotti in affitto, ultimamente disposta per tutto il 2023 dall’art. 1 comma 80 L. 197/2022.
EQUIPARAZIONE DELL’ILIA ALL’IMU PER LA SOSTITUZIONE DELL’IRPEF
Art. 1 comma 528 L. 213/2023
Viene previsto già con effetto dal 2023 che l’ILIA (regione FVG) sostituisca l’Irpef e le relative addizionali sui redditi fondiaria degli immobili non locati (viene in sostanza equiparata all’IMU).
ESENZIONE IMU PER IMMOBILI POSSEDUTI E UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI
Art. 1, comma 71 L. 213/2023
Con interpretazione autentica viene chiarito che l’esenzione Imu si applica anche, per gli enti non commerciali anche per:
· gli immobili concessi in comodato da altri enti non commerciali strutturalmente o funzionalmente collegato all’ente concedente a condizione che il comodatario svolga a sua volta nell’immobile esclusivamente attività istituzionali secondo modalità non commerciali;
· gli immobili in cui non viene esercitata attualmente l’attività istituzionale purché risulti comunque
strumentale all’attività istituzionale ed il mancato esercizio di tale attività non determini la cessazione
definitiva di tale strumentalità.
Si ritiene che tale interpretazione valga anche agli effetti dell’Ilia per il richiamo dell’art. 11, lettera g) della L.R. FVG 17/2022 all’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/1992.
AUMENTO RITENUTA SUI BONIFICI PER INTERVENTI EDILIZI AGEVOLATI
Art. 1 comma 88 L. 213/2023
Con effetto dal 1/3/2024 è aumentata dall’8% all’11% la ritenuta operata dagli intermediari sui cd. “bonifici parlanti” utilizzati per il pagamento dei corrispettivi per l’esecuzione di opere edilizie agevolate (bonus casa art. 16-bis del Tuir, superbonus art. 119 D.L. 34/2020, ecobonus art. 14 D.L. 63/2013, bonus barriere art. 119-ter D.L. 34/2020, sismabonus art. 16 D.L. 63/2013, ecc.)
VARIAZIONI CATASTALI DA LAVORI “SUPERBONUS”
Art. 1, commi 86 e 87 L. 213/2023
A seguito di lavori edili oggetto del superbonus è stata istituita la procedura dell’Agenzia delle Entrate per verificare la regolare presentazione delle denunce di variazione catastale (DOCFA), se dovute.
MODIFICHE BONUS EDILIZI DAL 2024
bonus “barriere architettoniche” – Art. 3 D.L. 212/2023
Era già prevista fino al 2025 la detrazione del 75% delle spese documentate finalizzate al superamento e
all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Con il D.L. 212/2023 il bonus è stato limitato con effetto dal 1/1/2024 agli interventi aventi per oggetto “scale, rampe, ascensori, servo-scala e piattaforme elevatrici”. La detrazione è ripartita in cinque rate annuali di pari importo e spetta nel limite massimo di spesa agevolata di euro 50.000 per ogni unità immobiliare indipendente.
Per i lavori su parti comuni di edifici composti da più unità spetta nel limite di 40.000 euro da moltiplicare per il numero delle unità se l’edificio è composto da 2 a 8 unità e nel limite di 30.000 euro da moltiplicare per il numero delle unità se l’edificio e composto d più di 8 unità immobiliari.
“Bonus mobili”
Per l’anno 2024 è confermato il limite già previsto di euro 5.000 e le altre condizioni (detrazione nella misura del 50 % per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione iniziata non prima dell’anno precedente all’acquisto dei mobili, pagamento da parte del medesimo soggetto che ha sostenuto in tutto in parte le spese di ristrutturazione, ecc.).
Mancata proroga bonus acquisto casa di abitazione per gli under 36
Non vengono prorogate oltre il 31/12/2023 le esenzioni dall’imposta di registro per gli immobili costituenti “prima casa” e dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili stessi per i giovani di età inferiore a 36 anni con un ISEE non superiore a 40.000 euro.
Superbonus 110%
Il D.L. 212/2023, art. 1 in materia di Superbonus 110% prevede, tra l’altro:
· Clausola di salvaguardia per i lavori non completati al 31/12/2023 (irrilevanza della mancata ultimazione e dell’eventuale mancato raggiungimento del requisito del miglioramento di almeno due classi energetiche);
· Contributo a favore dei condomini con reddito non superiore ad euro 15.000 per l’ultimazione dei lavori entro il 31/12/2024 con superbonus al 70% a condizione che al 31/12/2023 vi sia uno stato di
avanzamento almeno del 60%.
Salvo quanto sopra indicato l’agevolazione è operativa nell’entità e termini seguenti:
· Fino al 31/12/2025 per i condomini e per le persone fisiche proprietarie di interi edifici composti da due a quattro unità immobiliari, e per gli interventi effettuati da Onlus, Odv e APS, l’agevolazione viene però così ridotta:
– al 90% per le spese sostenute nel 2023;
– al 70% per le spese sostenute nel 2024;
– al 65% per le spese sostenute nel 2025;
Sono previste deroghe per particolari situazioni.
RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI
Art. 1, commi 52 e 53 L. 213/20232 – vengono riaperti i termini per la rideterminazione del costo dei terreni e delle partecipazioni con data di riferimento 01.01.2024 prevedendo una imposta sostitutiva del 16% sia per le partecipazioni qualificate che per i terreni e le altre partecipazioni.
I nuovi riferimenti temporali sono i seguenti:
· data possesso dei beni: 01/01/2024
· data di riferimento della perizia: 01/01/2024
· termine per il versamento e per il giuramento della perizia: 01/07/2024
Termini di pagamento dell’imposta sostitutiva in unica soluzione entro il 01/07/2024 oppure tre rate annuali (01/07/2024 – 30/06/2025 – 30/06/2026) con maggiorazione del 3% annuo. Il pagamento può liberamente essere oggetto di compensazione in F24.
INCREMENTO IVAFE SUI PRODOTTI FINANZIARI IN PAESI BLACK LIST
Art. 1, comma 91 L. 213/2023 – tassazione investimenti finanziari detenuti all’estero Con effetto dall’ 1/1/2024 l’aliquota dell’Ivafe sui prodotti finanziari detenuti in paesi “black list” è aumentata dallo 0,2% al 0,4%, da liquidare in dichiarazione dei redditi.
ALIQUOTA IVA 10% PRODOTTI PER L’INFANZIA E PER L’IGIENE FEMMINILE
Art. 1 comma 45 L. 213/2023 – Con effetto dal 1/1/2024 viene aumentata dal 5% al 10% l’aliquota Iva sulle cessioni di prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile (nuovi numeri 65 e 114 della parte III tabella A allegata al D.P.R. 633/72).
ALIQUOTA IVA DEL 10% PER I PELLET
Art. 1 comma 46 L. 213/2023 – Per le cessioni di pellet effettuate nei mesi da gennaio e febbraio 2024 è prorogata la riduzione dell’Iva al 10% prevista dall’art. 1, comma 73 della L. 197/2022.
RITENUTA SULLE PROVVIGIONI DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 commi 89 e 90 L. 213/2023 – Con effetto dal 01/04/2024 viene introdotta l’applicazione della ritenuta sulle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione direttamente dalle imprese di assicurazione e dai mediatori di assicurazione per le provvigioni percepite da compagnie di assicurazione e da agenti generali di imprese di assicurazione pubbliche, esenzione prevista dal quinto comma dell’art. 25-bis del D.P.R. 600/73.
Da tale data quindi Gli agenti di assicurazione che si avvalgono in via continuativa di dipendenti o terzi potranno quindi chiedere l’applicazione della ritenuta del 23% su un imponibile pari al 20% delle provvigioni (anziché subirla sul 50% delle provvigioni medesime).
OBBLIGO ASSICURATIVO DELLE IMPRESE PER CALAMITÀ NATURALI
Art. 1, commi da 101 e 111 L. 213/2023 – Viene introdotto l’obbligo di assicurazione, contro danni ai beni
strumentali (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) cagionati da “calamità naturali ed eventi catastrofali”, entro il 31/12/2024, per le imprese iscritte al Registro Imprese, con esclusione delle imprese agricole.
La norma prevede che:
· l’eventuale inadempimento delle imprese avrà effetti nell’assegnazioni di contributi, sovvenzioni ed
agevolazioni;
· in contratto potrà prevedere una franchigia massima del 15%;
· con apposito Decreto potranno essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative.
ALIQUOTE IRPEF PER L’ANNO 2024 – MODIFICHE ALLE DETRAZIONI
Art. 1 e 2 L. 213/2023 – Per il solo anno 2024 le aliquote Irpef sono così stabilite per scaglioni:
· fino ad euro 28.000 = 23%
· oltre euro 28.000 e fino ad euro 50.000 = 35%
· oltre euro 50.000 = 43%
Sempre per il solo annuo 2024 e per i soggetti con un reddito complessivo (netto del reddito dell’abitazione principale) superiore ad euro 50.000 sono diminuite di euro 260 tutte le detrazioni al 19% e quelle per erogazioni liberali a favore di partiti politici e per premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.
ESENZIONE IVA PER LE PRESTAZIONI DI CHIRURGIA ESTETICA
Art. 4-quater D.L. 145/2023 – Con effetto dal 17/12/2023 è prevista l’esenzione iva per le prestazioni di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnostica o curare malattie o problemi di salute oppure a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica. Le finalità terapeutiche dell’intervento dovranno risultare da apposita attestazione medica.
ABROGAZIONE OBBLIGO COMUNICAZIONE AL STS PER COMMERCIANTI AL MINUTO
Art. 4-quinquies, comma 3 D.L. 145/2023 – E’ stato abolito l’obbligo (in effetti mai entrato in vigore) di
trasmissione dei corrispettivi rilevanti per le detrazioni di spese mediche a mezzo del cd. “Sistema Tessera Sanitaria”, da parte dei commercianti al minuto (farmacie, ottici, ecc.).
PROROGA DIVIETO EMISSIONE FATTURA NEL SETTORE SANITARIO
Art. 3, comma 3 D.L. 215/2023 – “milleproroghe 2024” – Viene prorogato anche nel 2024 il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni rese verso persone fisiche nel settore sanitario.
PROROGA “PLASTIC TAX” E “SUGAR TAX”
Art. 1 comma 44 L. 213/2023 – La norma prevede il rinvio dell’applicazione della cd. “Plastic Tax” e della cd. “Sugar Tax” al 1/7/2024.
LA ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO
La Legge di Bilancio 2024 introduce la possibilità di regolarizzare il valore delle rimanenze di magazzino
adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È prevista, dunque, la facoltà sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.
Ambito oggettivo di applicazione
Ai sensi dell’art. 1, co. 78, della L n. 213/2023, l’adeguamento può riguardare i beni di cui all’art. 92 del TUIR.
Si tratta, quindi, delle rimanenze:
– o dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa [art. 85 co. 1 lett. a) del TUIR];
– o delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali,
acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione [art. 85 co. 1 lett. b) del TUIR] e ciò a prescindere dal metodo di valutazione utilizzato (LIFO, FIFO o costi specifici).
La norma consente di regolarizzare i “beni” di cui al citato art. 92 del TUIR, conseguentemente restano escluse le rimanenze relative:
– o alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, valutate in base alle spese sostenute (ex art. 92, co. 6, del TUIR);
– o alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, valutate in base all’art. 93 del TUIR.
COMPENSAZIONI CON MOD. F24
Art. 37 L. 213/2023 – dal 1.7.2024 per l’utilizzo in compensazione tramite mod. F24 dei crediti previdenziali e INAIL è obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo è consentito a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. La compensazione dei crediti INAIL, di qualsiasi importo, può essere effettuata a condizione che i credi siano registrati negli archivi dell’Istituto.
Il comma 49-quinquies all’art. 37, DL n. 223/2006, confermata l’esclusione della possibilità di compensazione nel mod. F24 dall’01.07.2024, dei crediti tributari / contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti; ovvero non siano in essere provvedimenti di sospensione.
L’impossibilità di compensazione viene meno a seguito dalla completa rimozione delle violazioni contestate.
RIFINANZIAMENTO SABATINI-TER
È confermato, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, il rifinanziamento di € 100 milioni per il 2024 a favore della c.d. “Sabatini-ter”.
SUPER DEDUZIONE IRAP DEL COSTO DEL LAVORO
Consiste nella maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato, nella seguente misura:
· 120% per tutte le assunzioni a tempo indeterminato;
· 130% per chi assume lavoratori “svantaggiati”, ovvero: persone con disabilità – giovani ammessi agli
incentivi all’occupazione giovanile (under 30) – donne di qualsiasi età con almeno due figli minori – ex
percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti l’accesso all’Assegno di inclusione –
minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiari.
N.B.: E’ necessario garantire l’incremento occupazionale per poter accedere a questa nuova misura.
ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa) A REGIME DAL 2024
È confermato il riconoscimento a regime dal 2024 dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo ex art. 53,
comma 1, TUIR. In particolare i predetti soggetti devono rispettare i seguenti requisiti:
· non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme
previdenziali obbligatorie (requisito da mantenere durante la percezione dell’indennità);
· non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al DL n. 48/2023 (requisito da mantenere durante la percezione dell’indennità);
· aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda,
inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno
precedente alla presentazione della domanda;
· aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a €
12.000, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT rispetto all’anno precedente;
· essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
· essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
Per usufruire dell’indennità in esame il lavoratore deve presentare all’INPS, in via telematica, entro il 31.10 di ciascun anno di fruizione un’apposita domanda. L’indennità in esame è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda. La stessa è erogata per 6 mensilità, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non può superare € 800 mensili ed essere inferiore a € 250 mensili.
Per far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento a regime dell’indennità in esame è previsto un aumento dal 2024 dello 0,35% dell’aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo (l’aliquota sarà pertanto pari al 26,07%).
MANCATA PROROGA PER GLI INVESTIMENTI 4.0 INIZIATI NEL 2022 E NUOVO REGIME
Nessuna proroga per il credito d’imposta investimenti in beni strumentali ex L.178/2020. Nel testo del D.L n. 215/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, non è più prevista, rispetto alle bozze circolate, la norma che prevedeva il differimento dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni “prenotati” nel 2022. Pertanto, in attesa dell’annunciato decreto sugli investimenti 5.0, resta di fatto immutata la disciplina prevista dall’art. 1, co- 1055 e 1057, della L. n. 178/2020.
Per quanto riguarda gli investimenti in beni materiali “4.0” effettuati nel 2024, si applica invece l’art. 1 comma 1057-bis della L 178/2020 che prevede che alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A alla L 232/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta sia riconosciuto nella misura del:
– 20%, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 10%, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– 5%, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi
complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 20% per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2023 ed effettuati entro il 30 giugno 2024 (art. 1, co. 1058, della L 178/2020).
Per gli investimenti – senza prenotazione – effettuati nel 2024, l’agevolazione è invece prevista, a norma dell’art. 1 comma 1058-bis della L 178/2020, in misura pari al 15%, fermo restando il limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.
Per scaricare la circolare in formato PDF clicca qui sotto al seguente link: