Sono stati pubblicati nella G.U. rispettivamente:
-D.Lgs n. 216 del 30 dicembre 2023 (Decreto di revisione della disciplina dell’imposta sul reddi-to delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi) pubblicato sulla Gazzet-ta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023. Primo dei decreti attuativi della legge delega di ri-forma fiscale (legge n. 111/2023 Ddel 9 agosto 2023 – legge delega per la riforma fiscale).
-La Legge di Bilancio 2024, Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 contenente “Bilancio di previ-sione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, pubblicata sul S.O. n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023.
Di seguito riportiamo le principali novità in materia di lavoro e previdenza.
LEGGE DI BILANCIO 2024
ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI
L’articolo 1, comma 15 reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sull’aliquota dei contributi previdenziali dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici.
L’esonero è pari:
• al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, ovvero
• al 6% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede
l’importo di 2.692 euro.
Imponibile previdenziale mensile Riduzione aliquota IVS Aliquota IVS effettiva (*)
Limite inferiore Limite superiore
1.923 euro 7% 2,19%
1.923 euro 2.692 euro 6% 3,19%
(*) L’esemplificazione in tabella non tiene ovviamente conto di eventuali ulteriori aliquote c/dipendente, quali le quote a finanziamento degli ammortizzatori sociali (FIS, CIGS).
La “novità” rispetto alle versioni precedenti dell’esonero riguarda la mancata applicabilità dell’e-sonero sul rateo di 13ma mensilità, sia essa corrisposta mensilmente a ratei che in unica soluzione nel mese di dicembre.
La retribuzione imponibile rimane parametrata su base mensile per 13ma mensilità.
NUOVI LIMITI DI ESENZIONE PER I FRINGE BENEFITS
Per il 2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore ad euro 258,23 nel periodo d’imposta, non con-corrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000:
• il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
• le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, del-le spese per l’affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima ca-sa.
Il predetto limite di esenzione è aumentato ad euro 2.000 (per il 2023 il limite era fissato ad euro 3.000) per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico (ex art. 12, comma 2, TUIR).
Per vedersi applicato il limite di esenzione più alto di euro 2.000, i lavoratori interessati devono dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
I datori di lavoro provvedono all’erogazione dei fringe benefit previa informativa alle rappresen-tanze sindacali unitarie laddove presenti.
DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO
La Legge di Bilancio 2024 estende ai premi e alle somme erogati nell’anno 2024 la riduzione transitoria dal 10% al 5%, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell’anno 2023 dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comu-nali, su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa.
Si tratta della c.d. “detassazione” prevista dall’art. 1, commi da 182 a 189, Legge n. 208/2015 e dal DM 25 marzo 2016 per:
• gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui cor-responsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innova-zione, misurabili e verificabili,
• le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Tale regime tributario (fatta in ogni caso salva l’ipotesi di espressa rinunzia al medesimo da parte del lavoratore, con conseguente applicazione del regime ordinario) consiste in un’imposta sosti-tutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, con aliquota pari al 10% (5% per il periodo d’imposta 2024), e concerne esclusivamente le somme ed i valori suddetti corrisposti in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali compa-rativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dal-le RSA ovvero dalla RSU.
Il limite annuo di importo complessivo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto è pari a 3.000 euro (lordi), elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
L’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro di-pendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di perce-zione degli emolumenti in oggetto, a 80.000 euro.
“DETASSAZIONE” LAVORO NOTTURNO E FESTIVO SETTORE TURISTICO – ALBERGHIERO
Viene confermato, dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5, Legge n. 287/1991), del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, il trattamento integrativo speciale, che non concorre alla forma-zione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Analogamente a quanto previsto per il 2023, il sostituto d’imposta riconosce il trattamento inte-grativo speciale in esame su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito dipendenti conseguito nel 2023 (non superiore a euro 40.000), e compensa il credito così matura-to nel Mod. F24 con codice tributo 1702.
Le somme riconosciute a titolo di trattamento integrativo speciale vanno indicate nella Certifica-zione Unica.
COMPENSAZIONI TRAMITE MOD. F24
La Legge di Bilancio 2024 introduce una serie di restrizioni all’uso delle compensazio-ni tramite Mod. F24, tra cui l’obbligo per i contribuenti di utilizzare i canali telematici messi a di-sposizione dall’Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui si effettuano compensazioni con crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, di INPS e INAIL. Di nuova in-troduzione è anche il divieto di compensazione per chi ha debiti erariali di importo superiore a 100.000 euro.
Compensazioni crediti previdenziali/assicurativi – comma 94, lett. a) e comma 97, lett. a) e b)
Per effetto della modifica del comma 49-bis dell’art. 37, DL n. 223/2006, a partire dal 1° luglio 2024, per la compensazione dei crediti INPS e INAIL sussiste l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Di assoluto rilievo risulta essere la novità che deriva dall’aggiunta, all’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997,
• del nuovo comma 1-bis, in forza del quale la compensazione dei crediti INPS di qualsiasi im-porto può essere effettuata
o dai datori di lavoro non agricoli:
a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica della denuncia Uniemens da cui il credito emerge o dal 15° giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;
dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
o dai datori di lavoro agricoli che versano la contribuzione agricola unificata per la mano-dopera agricola:
a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
o dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS:
a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge;
• del nuovo comma 1-ter, ai sensi del quale viene stabilito che la compensazione dei crediti INAIL di qualsiasi importo può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.
Iscrizione a ruolo per importi superiori a 100.000 euro – comma 94, lett. b)
Con l’aggiunta del nuovo comma 49-quinquies, all’art. 37, DL n. 223/2006, dal 1° luglio 2024 è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione tramite Mod. F24 dei crediti tributari e contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro 100.000 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti ovvero non sono in essere provvedimenti di sospensione.
CONGEDO PARENTALE
La Legge di Bilancio 2024 interviene nuovamente sull’articolo 34, comma 1, primo periodo del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs n. 151/2001) in tema di congedo parentale.
L’articolo 1, comma 179 dispone, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo pa-rentale, in aggiunta all’attuale previsione di un’indennità pari dell’80% della retribuzione per un mese
• il riconoscimento di un’indennità pari al 60%, in luogo dell’attuale 30%;
• per un mese;
• entro il sesto anno di vita del bambino.
Non varia, pertanto, la durata massima del congedo parentale.
Per il solo anno 2024 la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80% della retribuzione, invece che al 60%.
La disposizione in esame si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicem-bre 2023, il periodo di congedo di o, in alternativa, di paternità.
DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI CON FIGLI
L’articolo 1, commi 180-182 della Legge di Bilancio 2024, fermo restando quanto previsto all’arti-colo 1, comma 15 in tema di esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, introduce un ulteriore esonero previdenziale per le lavoratrici con figli.
Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali:
• nel limite massimo annuo di 3.000,00 euro, riparametrato su base mensile;
• a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
• con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
In via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
La norma fa salva l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
ASSUNZIONE VITTIME DI VIOLENZA NEL SETTORE PRIVATO
I commi da 191 a 193 dell’articolo 1 riconoscono uno sgravio contributivo totale in favore dei da-tori di lavoro privati, che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà.
Misura dello sgravio
Esonero del versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e dei contribu-ti dovuti all’INAIL), nella misura del 100%. Il suddetto esonero è riconosciuto nel limite mas-simo di 8.000 euro anni, riparametrato e applicato su base mensile.
In fase di prima applicazione, tale previsione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno beneficiato della richiamata misura nel 2023.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Durata dello sgravio
L’esonero in trattazione spetta, considerando quale termine iniziale la data dell’assunzione, per:
• 12 mesi, se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione);
• 18 mesi, se il contratto a tempo determinato è trasformato a tempo indetermina-to (considerando sempre quale termine iniziale la data di assunzione con il contratto a tempo determinato);
• 24 mesi, se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
DECRETO DI REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E ALTRE MISURE IN TEMA DI IMPOSTE SUI REDDITI
LA SUPER DEDUZIONE 2024 PER I NUOVI DIPENDENTI
L’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023, riconosce per il 2024 una maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a favore dei soggetti IRPEF / IRES titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo.
Tale beneficio, come evidenziato nella Relazione tecnica al citato Decreto, è finalizzato ad in-centivare le imprese ad investire in nuova forza lavoro.
SOGGETTI INTERESSATI
L’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo che hanno esercitato l’attività “per almeno” 365 giorni nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 (2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare):In particolare, come specificato nella citata Rela-zione tecnica e nella Relazione illustrativa, possono beneficiare della maggiorazione i seguenti soggetti:
• spa, sapa, srl, società cooperative e di mutua assicurazione, società europee / cooperative europee, Enti pubblici e privati, trust aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
• stabili organizzazioni di soggetti non residenti localizzate in Italia;
• enti non commerciali e altri soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), TUIR, in relazione al reddito di impresa conseguito;
• imprese individuali, imprese familiari e aziende coniugali;
• società di persone (snc, sas) e soggetti equiparati ex art. 5, TUIR (associazioni professionali);
• lavoratori autonomi.
Poiché, ai fini dell’applicazione della maggiorazione, l’impresa deve trovarsi in condizioni di normale operatività stante la necessità di realizzare incrementi occupazionali.
L’agevolazione non è riconosciuta anche ai soggetti forfetari.
MAGGIORAZIONE DEDUZIONE COSTO DEL PERSONALE
Limitatamente al 2024, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subor-dinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un im-porto pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.
Di fatto, relativamente a tale costo la deduzione passa dal 100% al 120%.
INCREMENTO OCCUPAZIONALE
Ai fini in esame l’incremento occupazionale:
• sussiste se il numero di dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (in generale, al 31.12.2024) è superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta prece-dente (in generale, 2023);
• va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate / collegate ex art. 2359, C.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso sogget-to.
COSTO INCREMENTO OCCUPAZIONALE
In presenza di un incremento occupazionale, il costo rilevante sul quale applicare la maggiora-zione è individuato nel minor importo tra:
• il costo effettivo riferito ai nuovi assunti;
• l’incremento complessivo del costo del personale risultante alla voce B.9) di Conto econo-mico rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31.12.2023 (in generale, 2023).
Presenza di nuovi assunti rientranti in categorie meritevoli di maggior tutela
La deduzione passa dal 100% al 130% per i soggetti appartenenti alle specifiche categorie di la-voratori meritevoli di maggior tutela individuati nell’Allegato 1 del D.Lgs. in esame, di seguito ri-portato. Tale costo rileva anche ai fini della determinazione dell’incremento complessivo del co-sto del personale.
LAVORATORI MERITEVOLI DI MAGGIOR TUTELA
• lavoratori molto svantaggiati ex art. 2, n. 99, Regolamento UE n. 651/2014;
• persone con disabilità ex art. 1, Legge n. 68/99, persone svantaggiate ex art. 1, Legge n. 381/91, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute / interna-te in istituti penitenziari, condannati, internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al la-voro esterno ex art. 21, Legge n. 354/75;
• donne con almeno 2 figli di età inferiore a 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali UE;
• giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile ex art. 27, comma 1, DL n. 48/2023;
• lavoratori con sede di lavoro in una Regione con PIL 2018 pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
• soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza, decaduti dal beneficio e che non presentano i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione.
REGIME DI TASSAZIONE DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2024
Il D.Lgs n. 216 del 30 dicembre 2023 (Decreto di revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche) attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. Il provvedimento legislativo, in vigore dal 31 dicembre scorso, rappresenta il primo dei decreti attuativi della legge delega di riforma fiscale (legge n. 111/2023 introduce, per il periodo d’imposta 2024, modifiche al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche.
Nello specifico, in materia di:
• aliquote IRPEF e scaglioni di reddito, il secondo scaglione (range da euro 15.000 ad euro 28.000 con aliquota marginale del 25% nel periodo d’imposta 2023) viene assorbito dal primo che, pertanto, nel periodo d’imposta 2024, ricomprende i redditi fino ad euro 28.000 con ali-quota marginale del 23%. Risultano, invece, confermati gli scaglioni di reddito successivi e le corrispondenti aliquote marginali;
• detrazioni d’imposta, viene incrementata la detrazione spettante per i redditi fino ad euro 15.000 che passa da euro 1.880 ad euro 1.955 su base annua;
• detrazioni per oneri (di norma applicate in sede di dichiarazione dei redditi), viene stabilita una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione ad alcuni oneri sostenuti dai contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a euro 50.000;
• trattamento integrativo, viene introdotto un meccanismo correttivo a favore dei titolari di red-dito non superiore ad euro 15.000, in base al quale la verifica della presenza di IRPEF lorda di importo superiore alle detrazioni spettanti (condizione richiesta per il riconoscimento della mi-sura) va effettuata considerando la detrazione di euro 1.880 (in vigore nel 2023) e non quella effettivamente applicata in sede di tassazione del reddito nel 2024 pari euro 1.955.
Per qualsiasi chiarimento lo Studio rimane a disposizione,
Cordiali saluti
Studio Cucchini and Partners