Il Decreto Agosto è stato pubblicato in G.U. – D.L. 14/08/2020 n. 104, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’obiettivo del legislatore è quello di ri-finanziare ed ampliare le risorse già stanziate con i prece-denti provvedimenti in materia di ammortizzatori sociali, aiuti alle imprese, ai lavoratori autonomi e alle famiglie.
Di seguito riportiamo una sintesi delle nuove misure.

AMMORTIZZATORI SOCIALI NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
(articolo 1)

Il Decreto Agosto prevede ulteriori 18 settimane di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga con causale Covid, utilizzabili tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, suddivise in due periodi da 9, con la condizione che le settimane del secondo pacchetto sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il primo pacchetto.
• I periodi precedentemente autorizzati ai sensi del DL Cura Italia e del DL Rilancio, collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020, sono imputati alle nuove settimane e dunque sono, di fatto, persi.
• Le prime 9 settimane sono concesse senza condizioni, mentre per le seconde 9 settimane è dovuto un contributo addizionale mensile, a seconda del raffronto tra fatturato aziendale del 1 semestre 2020 e del 1 semestre 2019, pari a:
→ 18% della retribuzione globale persa per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato;
→ 9% della retribuzione globale persa per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% ;
→ nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 01/01/2019.
Ai fini dell’accesso alle ulteriori 9 settimane il datore deve presentare all’INPS la domanda di concessione nel quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. In mancanza di autocertificazione si applica la maggior aliquota del contributo addizionale.
L’Inps e l’Agenzia delle Entrate effettueranno le necessarie verifiche.
Le domande di accesso devono essere inoltrate all’INPS a pena decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore è tenuto ad inviare all’Istituto i dati necessari per il paga-mento dell’integrazione salariale (modello SR41) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE
(articolo 3)

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono le nuove 18 settimane di tratta-menti covid e che abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui ai decreti precedenti, è riconosciuto uno sgravio contributivo per 4 mesi, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020.
L’esonero può essere riconosciuto anche ai datori che hanno richiesto periodi di integrazione salariale collocati anche parzialmente in periodi successivi al 12 luglio 2020.

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI
A TEMPO INDETERMINATO
(articolo 6)

L’art.6 del Decreto Agosto introduce un nuovo incentivo a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che procedono a nuove assunzioni a tempo indeterminato. Per ogni nuova assunzione (con esclu-sione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) viene riconosciuto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei contributi dovuti all’INAIL), per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, ma nel limite massimo di un importo di esonero pari a € 8.060 su base annua e applicato su base mensile. L’assunzione deve avvenire, però, entro il 31 dicembre 2020.
Rientrano in questi esoneri anche le trasformazioni dei contratti di lavoro da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, mentre sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato con la medesima impresa nei 6 mesi precedenti.

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO DE-TERMINATO NEL SETTORE TURISTICO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI
(articolo 7)

Anche l’art. 7, come il precedente articolo, allarga l’incentivo alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale limitatamente ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Per ogni nuova assunzione, ai datori di lavoro viene riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, sempre nel limite massimo di un importo di esonero pari a € 8.060 su base annua e applicato su base mensile per massimo 3 mesi.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE
(Articolo 8)

Si proroga fino al 31/12/2020 la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo de-terminato, anche in assenza di causali, specificando che proroga o rinnovo sono consentiti per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, e che resta ferma la durata massima complessiva di 24 mesi. La nuova formulazione non contiene più il riferimento ai contratti in essere alla data del 23 febbraio 2020, quindi è possibile prorogare o rinnovare anche quelli stipulati successivamente a tale data.
Viene abrogata la norma del DL Rilancio che aveva previsto che il termine dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, fosse prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza covid.

 

PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
(Articolo 14)

Il Decreto Agosto riscrive, sostituendola, la disciplina relativa al divieto di licenziamento economico.
Fino al 31.12.2020 restano preclusi i licenziamenti collettivi e individuali e restano sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020.
Il divieto non si applicherà ai soli datori di lavoro che avranno utilizzato interamente le nuove 18 settimane di am-mortizzatori sociali Covid oppure a quelli che avranno utilizzato per intero lo sgravio di 4 mesi per il rientro dei lavoratori dalla cig.
Il divieto inoltre non si applica:
– nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
– nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rap-presentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, con riconoscimento ai lavoratori della Naspi;
– nelle ipotesi di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.
Viene confermata la possibilità, per il datore di lavoro che nell’anno 2020 abbia proceduto a licenziamenti per giu-stificato motivo oggettivo, di revocare i licenziamenti purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale con causale Covid a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento.

 

MISURE DI SOSTEGNO AI LAVORATORI E ALLE FAMIGLIE – NUOVE INDENNITÀ COVID
(Articolo 9)

E’ garantita una nuova indennità onnicomprensiva di 1.000 euro alle seguenti categorie di lavoratori:
• stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali
• stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
• lavoratori intermittenti
• lavoratori autonomi occasionali
• incaricati alle vendite a domicilio
• lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
Ai lavoratori stagionali del settore marittimo è garantita una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020.
Ai collaboratori sportivi è garantita una indennità di 600 euro per il mese di giugno
Non viene invece prevista una nuova indennità per liberi professionisti titolari di Partita Iva e titolari di rapporti di Co.co.co., lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, etc), operai agricoli a tempo determinato, lavoratori domestici.
Le indennità non concorrono alla formazione del reddito a fini fiscali e sono erogate dall’INPS, previa domanda, non sono tra loro cumulabili ma sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.