Esonero parziale dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali.
Misura dell’esonero:
L’esonero parziale spetta nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua
Soggetti interessati:
1) Iscritti Gestioni autonome artigiani, commercianti, agricoli;
2) Iscritti alla gestione separata;
3) Iscritti alle casse professionali autonome;
Requisiti:
1) L’esonero spetta a favore dei soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31 dicembre 2020 e che risultino iscritti alla gestione previdenziale per la quale è chiesto l’esonero alla data del 01 gennaio 2021. Sono di conseguenza esclusi i soggetti che hanno avviato l’attività dal 01 gennaio 2021.
2) Avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Il requisito non rileva per i soggetti iscritti nel corso dell’anno 2020 e con inizio attività nel medesimo anno.
3) Aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione previdenziale, non superiore a 50.000 euro
4) Risultare in possesso della regolarità contributiva, tale requisito verrà verificato alla data del 01 novembre 2021 comprendente i versamenti fatti entro il 31 ottobre 2021
5) Non essere titolari di contratto di lavoro subordinato
6) Non essere titolari di pensione diretta diversa dall’assegno ordinario di invalidità
Precisazioni:
L’esonero spetta nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua riparametrizzato e applicato su base mensile.
In caso di superamento del limite di spesa l’INPS provvederà a ridurre l’agevolazione individuale in misura proporzionale alla platea dei beneficiari.
Ai beneficiari verrà comunicato l’importo massimo accordato e l’eventuale residuo che dovrà versare entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’INPS senza sanzioni e interessi.
L’interessato che abbia già versato la contribuzione oggetto di esonero potrà presentare entro il 31/12/2021 la domanda di rimborso o compensazione.
La legge dispone che in caso di esito positivo della richiesta, i periodi contributivi per i quali l’interessato si avvale dell’esonero verranno comunque accreditati ai fini pensionistici.