Gentile lettore, nell’ambito del DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, contenente “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, pubblicato sul S.O. n. 30/L alla G.U. 14.8.2020, n. 203 in vigore dal 15.8.2020, sono contenute una serie di specifiche disposizioni collegate all’emergenza COVID-19.

Riportiamo di seguito, in estratto, i principali articoli:

INDENNITÀ COVID-19 COLLABORATORI SPORTIVI – Art. 12

È estesa al mese di giugno 2020 l’indennità pari a € 600 già riconosciuta da parte di Sport e Salute spa per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, già “attivi” alla data del 23.2.2020, che hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività.

L’indennità in esame:

  • non concorre alla formazione del reddito;
  • non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro / reddito di cittadinanza / reddito di emergenza e delle indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, DL n. 18/2020;
  • è erogata previa apposita domanda / autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro / reddito di cittadinanza / suddette indennità.

Le domande sono istruite dalla predetta società secondo l’ordine cronologico di presentazione.

I soggetti già beneficiari per il mese di marzo / aprile / maggio dell’indennità in esame non devono presentare un’ulteriore domanda per il mese di giugno 2020.

 

INDENNITÀ COVID-19 SOGGETTI ISCRITTI A CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE – Art. 13

Nell’ambito del c.d. “Decreto Cura Italia” l’art. 44 ha istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza” per il riconoscimento di un’indennità ai lavoratori dipendenti / autonomi che, a causa dell’emergenza COVID-19, hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro, demandando a specifici Decreti l’individuazione dei criteri di priorità / modalità di attribuzione delle indennità, nonché del beneficio da destinare “a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria” di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

Con il DM 28.3.2020 sono state previste le disposizioni attuative relative ai lavoratori autonomi iscritti nelle Casse previdenziali private. In particolare si rammenta che, al ricorrere delle specifiche condizioni previste, è stata riconosciuta un’indennità di € 600 per il mese di marzo.

L’art. 78, DL n. 34/2020 ha esteso la spettanza dell’indennità anche per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che il soggetto interessato, alla data di presentazione della domanda, non sia titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato / pensione.

Ora, ai fini della completa attuazione di quanto previsto dal citato art. 78, ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui al DM 29.5.2020, la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 nella maggior misura di € 1.000.

I liberi professionisti iscritti agli Enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui al citato D.Lgs.

  1. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali), che non hanno già beneficiato dell’indennità di cui al predetto DM 29.5.2020, possono richiedere il riconoscimento dell’indennità di € 1.000 per il mese di maggio, considerando quale termine temporale per la cessazione dell’attività il 31.5.2020 (anziché il 30.4.2020).

Per l’accesso all’indennità i predetti soggetti devono presentare apposita domanda entro e non oltre il 14.9.2020.

 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IMPRESE DELLA RISTORAZIONE – Art. 58

Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare sprechi alimentari, è istituito un fondo finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P., valorizzando la materia prima di territorio, a favore delle imprese:

  • in attività alla data del 15.8.2020;
  • con uno dei seguenti codici attività prevalente:

56.10.11

Ristorazione con somministrazione
56.29.10 Mense
56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale

Il contributo, da richiedere presentando un’istanza secondo le modalità che saranno fissate da un apposito DM spetta a condizione che l’ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

Tale condizione non riguarda i soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dall’1.1.2019, che possono richiedere il contributo a prescindere dal fatturato / corrispettivi;

è erogato dal Concessionario con il quale il Ministero stipulerà una convenzione mediante:

  • il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali relativi agli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di un’autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 67, D.Lgs. n. 159/2011;
  • la corresponsione del saldo a seguito della presentazione delle quietanze di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.

Il comma 6 dell’art. 58 prevede che:

  1. per l’accesso al beneficio, il richiedente è tenuto a registrarsi alla piattaforma digitale, denominata “Piattaforma della ristorazione”, messa a disposizione dal Concessionario convenzionato;
  2. con un  apposito  DM  sarà  determinato  l’importo  dell’onere  a  carico  dell’interessato al beneficio e i criteri di attribuzione dello stesso al Concessionario convenzionato.

Il contributo:

  • è erogato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di “aiuti de minimis”;
  • non è imponibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
  • è alternativo / non cumulabile con il contributo a fondo perduto riconosciuto agli esercenti nei centri storici con significativo afflusso di turisti stranieri di cui all’art. 59 (di seguito esaminato).

Salvo che il caso costituisca reato, l’indebita percezione del contributo comporta:

  • il recupero dello stesso;
  • la sanzione pari al doppio del contributo non spettante.

 

CONTRIBUTO ESERCENTI IN CENTRI STORICI CON TURISTI ESTERI – Art. 59

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti:

  • esercenti attività d’impresa di vendita di beni / servizi al pubblico;
  • nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di Città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto presenze turistiche di cittadini esteri nelle seguenti misure:
  • per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
  • per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei Comuni in esame con un fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2020 (relativo agli esercizi di cui ai punti precedenti) inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2019.

L’ammontare del contributo è commisurato alla predetta differenza di fatturato / corrispettivi con applicazione delle seguenti percentuali.

Ricavi 2019 Percentuale applicabile
Non superiori a € 400.000 15%
Superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 10%
Superiori a € 1.000.000 5%

In ogni caso il contributo è riconosciuto per un importo:

  • non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche / € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;

Detti importi minimi sono riconosciuti anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dall’1.7.2019, ai quali il contributo è riconosciuto a prescindere dal fatturato / corrispettivi non superiore a € 150.000.

Come previsto per il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25, DL n. 34/2020, il contributo in esame:

  • va richiesto presentando apposita  istanza  all’Agenzia  delle  Entrate,  esclusivamente  in  via telematica, con le modalità che saranno definite dalla stessa Agenzia;
  • è corrisposto dall’Agenzia mediante accreditamento diretto in c/c bancario o postale intestato al soggetto beneficiario;
  • non concorre alla formazione del reddito;
  • non è compatibile con il reddito di cittadinanza in godimento pari / superiore a quello dell’indennità.

Come sopra evidenziato il contributo in esame non è cumulabile con il contributo previsto a favore delle imprese della ristorazione di cui all’art. 58. I soggetti che ricadono in entrambe le fattispecie devono pertanto scegliere di quale beneficio fruire, presentando richiesta per uno solo dei due contributi.

 

AIUTI ALLE PICCOLE / MICRO IMPRESE – Art. 62

Con l’art. 61, comma 1, DL n. 34/2020 il Legislatore ha disposto che gli aiuti di cui agli artt. da 54 a 60 del medesimo Decreto (aiuti riconosciuti da Regioni / Province autonome / altri Enti territoriali/ CCIAA sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese, ecc.) non possono essere concessi alle imprese già in difficoltà, in base alla disciplina comunitaria.

Ora, introducendo il nuovo comma 1-bis al citato art. 61 è disposto che, in deroga a quanto sopra esposto, i predetti aiuti possono essere concessi alle micro e piccole imprese di cui all’Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 che risultavano in difficoltà già alla data del 31.12.2019 ai sensi del medesimo Regolamento, purché le stesse, alternativamente:

  • non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
  • non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito / revocato la garanzia;
  • non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

 

FONDO GARANZIA PMI – Art. 64

Modificando l’art. 13, comma 12-bis, DL n. 23/2020 l’accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI è esteso a tutti gli enti non commerciali (precedentemente l’accesso era limitato ai soli Enti del Terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti).

 

PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI ALLE PMI – Art. 65

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l’art. 56, DL n. 18/2020 ha riconosciuto, a fronte di un’apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE, con sede in Italia. In particolare si rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56:

  • per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
  • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
  • per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

Ora, il comma 1 dell’art. 65 dispone che il termine del 30.9.2020 sopra indicato è differito al 31.1.2021.

Per le imprese che alla data del 15.8.2020 risultano:

  • già ammesse alle misure di sostegno previste dal comma 2 del citato art. 56, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;
  • non ancora ammesse alle misure di sostegno di cui al citato comma 2, possono essere ammesse alle stesse entro il 31.12.2020, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall’art. 56.

Il comma 3 dell’art. 65 in esame dispone infine che, per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo art. 56, comma 8, decorre dal nuovo termine fissato al 31.1.2021.

Anche la sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e    ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese che fruiscono dei sostegni finanziari in esame è prorogata al 31.1.2021.

 

SVOLGIMENTO SEMPLIFICATO ASSEMBLEE – Art. 71

Con l’art. 106, DL n. 18/2020 il Legislatore ha disposto che, al fine di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, la società (spa, sapa, srl, società cooperativa e mutua assicuratrice) può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che:

  • il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza;
  • l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le SRL possono inoltre consentire che l’espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Ora l’art. 71 dispone che le citate disposizioni sono applicabili alle assemblee convocate entro il 15.10.2020 (anziché entro il 31.7.2020).

 

“BONUS CANONI LOCAZIONE” CREDITO D’IMPOSTA – Art. 77

Le disposizioni relative al “bonus canoni locazione”, che hanno esteso lo stesso anche al canone relativo al mese di giugno (luglio, per le strutture turistico ricettive) e previsto l’irrilevanza dell’ammontare dei ricavi 2019 (€ 5 milioni) per l’accesso al beneficio anche a favore delle strutture termali.

 

ESENZIONE IMU – Art. 78

Dopo aver disposto, con l’art. 177, DL n. 34/2020, l’esenzione della prima rata IMU 2020 per una serie di immobili è ora disposto che non è dovuta la seconda rata IMU 2020 con riferimento:

  • agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
  • agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e agli immobili degli agriturismo / villaggi turistici / ostelli della gioventù / rifugi di montagna / colonie marine e montane / affittacamere per brevi soggiorni / case e appartamenti per vacanze / Bed & Breakfast / residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche  gestori delle attività ivi esercitate. I commi 3 e 4 dell’art. 78 in esame prevedono che, previa autorizzazione della Commissione UE, per tali immobili l’IMU non è dovuta anche per il 2021 e il 2022;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

 

ULTERIORI AGEVOLAZIONI SETTORE TURISTICO / TERMALE – Art. 79

Il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico- alberghiere di cui all’art. 10, DL n. 83/2014, è riconosciuto nella misura del 65% per i 2 periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2019 (in generale, per il 2020 e 2021). Detto credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24, senza applicazione della ripartizione in quote annuali prevista dal comma 3 del citato art. 10.

Tra i possibili beneficiari della nuova agevolazione sono ora ricompresi anche:

  • le strutture che svolgono attività agrituristica di cui alla Legge n. 96/2006 e pertinenti norme regionali;
  • gli stabilimenti termali di cui all’art. 3, Legge n. 323/2000, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
  • le strutture ricettive all’aria aperta.

 

CREDITO D’IMPOSTA PUBBLICITÀ NEL SETTORE SPORTIVO – Art. 81

Per il 2020, a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:

  • leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche;
  • società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l’effettuazione di tale attività deve essere certificata dal soggetto);
  • spetta un credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati dall’1.7 al 31.12.2020.

Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91.

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a € 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) ex art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR almeno pari a € 200.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni. Il corrispettivo sostenuto dal soggetto erogante costituisce per lo stesso spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine / prodotti / servizi mediante una specifica attività della controparte.

Il bonus in esame spetta:

  • a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi dipagamento tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97;
  • nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 90 milioni. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse lo stesso viene ripartito tra i beneficiari in misura proporzionale a quanto potenzialmente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5%.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa istanza al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico DPCM.

 

ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEL 50% DELLE SOMME IN SCADENZA AL 16.9.2020 – Art. 97

Le novità relative all’ulteriore rateizzazione (massimo 24 rate, prima rata entro il 16.1.2021) limitatamente al 50% delle somme dei versamenti prorogati al 16.9.2020 dal c.d. “Decreto Rilancio”.

 

PROROGA VERSAMENTO ACCONTI 2020 – Art. 98

Le novità relative al differimento al 30.4.2021 (anziché 30.11.2020) del termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020 delle imposte sui redditi / IRAP a favore dei soggetti ISA.

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI – Art. 99

Le novità relative all’ulteriore differimento al 15.10.2020  della sospensione dei versamenti relativi  a cartelle di pagamento / avvisi di accertamento (con la conseguenza che i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30.11.2020).

 

RIVALUTAZIONE GENERALE BENI D’IMPRESA / PARTECIPAZIONI – Art. 110

È riproposta una nuova rivalutazione dei beni d’impresa (ad esclusione dei c.d. “immobili merce”) e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2020 e riguarda i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2019 (non è previsto, a differenza delle precedenti disposizioni, che la rivalutazione debba interessare i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea).

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è

considerata in sospensione d’imposta.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dall’esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% (non è previsto, a differenza delle precedenti rivalutazioni, una diversa percentuale per i beni ammortizzabili / non ammortizzabili).

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2024), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in un massimo di 3 rate di pari importo entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative rispettivamente al 2020, 2021 e 2022.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

A seguito dell’espresso richiamo contenuto nel comma 7 trovano applicazione, “in quanto compatibili”, le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15, Legge n. 342/2000 e del relativo Decreto attuativo n. 162/2001, del Decreto n. 86/2002 nonché dei commi 475, 477 e 478 dell’art. 1, Legge n. 311/2004. In particolare la rivalutazione può quindi essere effettuata anche da parte di società di persone / ditte individuali.

 

RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE 2020 – Art. 112

È previsto, limitatamente al 2020, il raddoppio (da € 258,23 a € 516,46) del valore dei beni ceduti / servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile ex art. 51, comma 3, TUIR.