A. si proroga al 28 febbraio 2021 la sospensione prevista per l’invio delle cartelle esattoriali e degli avvisi da parte dell’Agenzia delle Entrate e della riscossione.
All’articolo 157 del DL 34/2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
- gli atti di accertamento,
- di contestazione,
- di irrogazione delle sanzioni,
- di recupero dei crediti di imposta,
- di liquidazione e di rettifica e liquidazione,
per i quali i termini di decadenza, scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, devono essere stati emessi entro il 31 dicembre 2020, saranno notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza.
B. In merito a quanto previsto dall’articolo 68 del decreto Cura Italia (DL 18/2020) si prevede che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni.
C. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ovvero il 31 marzo 2021.
Il termine finale di cui all’articolo 152, comma 1, primo periodo, del DL 34/2020 è prorogato al 28 febbraio 2021 e sono pertanto sospesi i pignoramenti di salari e stipendi e altre indennità.
Si allega il testo integrale del decreto