Nuovo adempimento per il Contratto di collaborazione occasionale di lavoro autonomo

Con Nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022 , il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro forniscono le prime indicazioni con riferimento alla comunicazione
obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, a decorrere dal 21 dicembre 2021,
introdotta dall’art. 13 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in
Legge 17 dicembre 2021, n. 215.


Definizione
Il rapporto di lavoro autonomo è una prestazione d’opera o di servizio con lavoro prevalentemente
proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Se tale prestazione viene svolta in maniera saltuaria diventa occasionale.
L’occasionalità del rapporto non fa sorgere l’obbligo, in capo al prestatore, dell’apertura di una
posizione IVA; l’obbligo si genera quando l’attività è abituale, ancorché non esclusiva, e prevalente.
Requisiti:
mancanza del vincolo della subordinazione (altrimenti si è considerati dipendenti);
mancanza di coordinamento con il committente;
massima autonomia organizzativa ad esempio sui tempi e modalità di esecuzione del lavoro;
le direttive del committente devono essere solo quelle generali di richiesta ed individuazione
dell’attività da eseguire;
esistenza delle capacità richieste dal committente per esercitare l’attività richiesta;
mancanza di inserimento funzionale dell’organizzazione aziendale;
la prestazione deve essere occasionale o perlomeno saltuaria, non può essere continuativa;
non incide il compenso stabilito tra le parti, che sia superiore o inferiore a 5.000 euro;


Gli aspetti fiscali e contributivi non cambiano:
La corresponsione di somme a prestatori occasionali comporta l’applicazione della ritenuta
d’acconto IRPEF del 20% e soltanto qualora i compensi percepiti eccedano la quota di 5.000
euro annui tenendo conto della globalità di tutti i committenti scatta l’obbligo dell’iscrizione alla
Gestione Separata INPS e versamento dei conseguenti contributi previdenziali con le seguenti
modalità:
per il 2021 applicazione dell’aliquota contributiva (di cui 1/3 a carico del lavoratore e il resto a capo
al committente):
33,72% in caso di soggetti collaboratori occasionali non pensionati né iscritti ad altre forme di
previdenza obbligatorie;
24% per chi è pensionato o iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie.


Novità
Dallo scorso 21 dicembre 2021 è stato introdotto l’obbligo di una preventiva comunicazione da parte
del committente all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente (ITL), mediante SMS o posta
elettronica (non è indicato obbligo di PEC quindi è accettata anche una ordinaria email).
Il nuovo obbligo nasce al fine di consentire alle istituzioni una attività di monitoraggio e di contrastare
forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia di contratto.
La comunicazione deve contenere:
dati del committente e del prestatore;
luogo della prestazione;
sintetica descrizione dell’attività;
data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi
compiuta l’opera o il servizio;
ammontare del compenso se stabilito al momento dell’incarico.


Modalità d’invio
Il nuovo obbligo decorre dal 21/12/2021 e riguarda i rapporti successivamente a tale data; per le
modalità di trasmissione dei dati ogni sede dell’Istituto Nazionale del Lavoro dovrebbe aver
predisposto apposito indirizzo di posta elettronica, reperibile ad esempio sul sito internet della sede o
telefonando direttamente al centralino (si allega l’elenco).

La trasmissione della comunicazione potrà essere effettuata direttamente dal committente ovvero dai
soggetti abilitati ex art.1 della Legge n.12/1979 (ad esempio il consulente del lavoro).


Si ritiene valida la comunicazione effettuata fino ad un minuto prima dell’inizio della prestazione
lavorativa (in presenza della comunicazione non potrà eventualmente scattare il provvedimento di
sospensione dell’attività lavorativa anche se, in presenza di rapporti fasulli, vi potrà sempre essere un
disconoscimento del rapporto con applicazione delle relative sanzioni).


Cosa indicare nella email (fac-simile)
OGGETTO: COMUNICAZIONE PREVENTIVA LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI –
DL
146/2021
Con la presente il sottoscritto ……………. in qualità di titolare/legale rappresentante della
azienda/studio professionale …………………………….. con sede in …………………………. via
……………………… c.f…………………………………………….. , partita IVA……………….
comunica
l’inizio del rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 del CC di natura occasionale con
……………….. (nome) ……………………. (cognome), nato a……………………… il
…………………
residente in …………………. alla via ……………………………… c.f. ……………………………
Decorrenza e durata prevedibile del rapporto di lavoro occasionale: dal ……………….. al
……………………..
firma……………………….
Luogo, lì…..

Per comunicare all’ITL l’avvio delle collaborazioni occasionali iniziate dal 21 dicembre 2021 e già
concluse, nonché quelle in corso all’11 gennaio 2022 (indipendentemente dalla data di inizio), i
committenti hanno tempo fino al 18 gennaio 2022.

Sanzioni
Il conseguente impianto sanzionatorio prevede una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500
in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la
comunicazione.
La legge prevede inoltre l’applicazione di un provvedimento di sospensione dell’attività da adottare
nel caso in cui vi sia un impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti
sul luogo di lavoro, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro.