PROROGA PAGAMENTO IMPOSTE, IRAP E CONTRIBUTI DA MODELLO REDDITI/2021:

Per tener conto dell’impatto che l’emergenza COVID-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari, è stato adottato un DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi, e al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione “cashback” e crediti d’imposta POS – Art. 1

  • Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico “CASHBACK” è sospeso per il secondo semestre 2021.
  • Il credito d’imposta del 30% è incrementato al 100% delle commissioni maturate del 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico.
  • Il credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici:

Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, spetta un credito di imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.
Il credito d’imposta spetta nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure:

  1. 70%per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  2. 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  3. 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Ai medesimi soggetti che, nel corso dell’anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, spetta un credito d’imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure:

  1. 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  2. 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  3. 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Le agevolazioni in esame si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti per gli aiuti de minimis.

Proroghe in materia di riscossione e differimento TARI – Art. 2

Prorogata dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021 la sospensione dei termini di versamento delle somme dovute, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate, di cui all’art. 29 del D.L. n. 78 del 2010;
  • avvisi di addebito esecutivi emessi dall’Inps, di cui all’ all’art. 30 del D.L. n. 78 del 2010.

La proroga interessa anche la sospensione dei termini di versamento delle somme dovute in base a:

  • atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e dell’IVA all’importazione, di cui all’art. 9, co. da 3-bis a 3-sexies, del D.L. n. 16/2012;
  • ingiunzioni emesse dagli enti territoriali;
  • avvisi di accertamento relativi ai tributi degli enti locali.

Prorogato dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021 il termine della sospensione dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni.

Differito dal 30 giugno 2021 al 31 luglio 2021 il termine di approvazione da parte dei comuni delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva per l’anno 2021.

Per scaricare il testo del decreto in PDF clicca nel link qui sotto:

Testo decreto Sostegni-bis – proroghe fiscali