Con la conversione in Legge del Decreto Sostegni bis sono state apportate alcune modifiche in materia di riscossione, in particolare si segnala:

A) Rottamazione ter – le rate da corrispondere nell’anno 2020 – e le prime rate del 2021 potranno essere pagate con le seguenti scadenze:

  • entro il 31 luglio le rate originariamente scadenti il 28/02/2020 e 31/03/2020 – Saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro il prossimo 9 agosto, in considerazione della possibilità concessa dalla legge di avvalersi anche dei giorni di tolleranza aggiuntivi;
  • entro il 31 agosto la rata originariamente scadente il 31/05/2020
  • entro il 30 settembre la rata originariamente scadente il 31/07/2020
  • entro il 31 ottobre la rata originariamente scadente il 30/11/2020
  • entro il 30 novembre le rate originariamente scadenti il 28/02/2021, 31/03/2021, 31/05/2021 ed il 31/07/2021

Il versamento entro suddetti termini è considerato tempestivo e non determina, l’inefficacia delle definizioni, se effettuato integralmente.

B) Prevista la sospensione dei termini di pagamento delle somme dovute all’agente della riscossione fino al 31/08/2021 tali somme devono essere pagate in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione quindi entro il 30 settembre 2021.
Tale sospensione riguarda:

  • le cartelle emesse dagli agenti della riscossione;
  • gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e gli avvisi di addebito notificati dall’INPS;
  • gli atti di accertamento emessi dall’agenzia delle Dogane;
  • le ingiunzioni emesse dagli enti territoriali;
  • gli atti di cui all’art.1 comma 792 Legge 160/2019

Fino al 31 agosto 2021 sono altresì sospese le attività di notifica di nuovi atti relativi alla riscossione.